AGENZIA DEL TERRITORIO

 

DECRETO 14 giugno 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007)

 

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Automazione dei servizi di pubblicità immobiliare

1. La nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare negli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio è realizzata mediante un sistema informatico centralizzato, installato presso il Centro di elaborazione dell'Anagrafe tributaria, organizzato in base alla competenza territoriale di ciascun servizio di pubblicità immobiliare ovvero circoscrizione o sezione staccata.

2. L'automazione di cui al comma precedente è attivata, per ciascun ufficio, a decorrere dalla data stabilita con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (15).

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(15) Ved. Boll. inf. Fisc. 1985, pag. 683; I.L.P. 1985, pag. 1285.

Art. 2.

Approvazione dei modelli di nota

1. Sono approvati i nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e domanda di annotazione, secondo le specifiche di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i nuovi modelli sono utilizzati a decorrere dalla data stabilita per ciascun ufficio con il decreto di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Redazione delle note

1. Le note su supporto informatico o trasmesse per via telematica sono redatte in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006 (16), come modificate dal provvedimento interdirigenziale 14 marzo 2007 (17).

2. Fino alla data stabilita con decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, le note su supporto informatico possono essere redatte anche in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato A al decreto 10 marzo 1995 (18), come modificate dal decreto 6 dicembre 2001 (19).

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 12; I.L.P. 2007, pag. 17.

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pagg. 1021, 1022.

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 1305.

(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 95; I.L.P. 2002, pag. 38.

Art. 4.

Conservazione delle note

1. Ai fini della conservazione delle note nei registri particolari di cui all'art. 2679, Codice civile, delle ispezioni, delle certificazioni ipotecarie e per i dovuti controlli stabiliti dalla legge, gli uffici nei quali è attivata la nuova automazione procedono con le proprie apparecchiature alla stampa delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione secondo le specifiche di cui all'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2007

Allegato A ...omissis...

 

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