AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 17 ottobre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005)
Nuove modalità di determinazione della cauzione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. L'importo della cauzione, che l'utente deve versare all'atto della sottoscrizione della convenzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione dell'utenza del servizio di informatica per accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305 (4), costituita secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, è pari al canone di abbonamento annuo corrisposto per la concessione medesima.
2. Per gli anni successivi al primo, l'importo della cauzione è determinato dalla somma dell'importo di cui al comma 1, più un ulteriore importo determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi speciali catastali connessi alle visure afferenti l'utente, secondo gli importi di seguito fissati:
a) introito trimestrale fino a € 2.500,00 ...........€ 5.000,00;
b) introito trimestrale da € 2.501,00 a € 5.000,00 ...........€ 10.000,00;
c) introito trimestrale da € 5.001,00 a € 15.000,00 ...........€ 25.000,00;
d) introito trimestrale da € 15.001,00 a € 30.000,00 ...........€ 50.000,00;
e) introito trimestrale oltre € 30.001,00 ...........€ 80.000,00.
3. L'Agenzia del territorio determina annualmente per ogni utente l'introito trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei trimestri relativi all'anno precedente.
4. In caso di rinnovo della convenzione, nonché in caso di variazione in aumento dell'introito trimestrale di riferimento, l'utente è tenuto all'integrazione della cauzione nella misura indicata dai parametri di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta.
Roma, 17 ottobre 2005
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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2948; I.L.P. 1991, pag. 1742.