AGENZIA DEL TERRITORIO

 

DECRETO 18 dicembre 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007)

 

Accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni, in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

...omissis...

Dispone:

Art. 1.

Accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria

1. Al fine di assicurare e garantire l'effettiva applicazione del principio di interoperabilità di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 14 giugno 2007 (51), i comuni, le comunità montane, le unioni dei comuni ed altre forme associative di comuni di cui all'art. 2 dello stesso decreto, fermo restando il divieto di cui all'art. 1, comma 195, della legge n. 296/2006 (52), accedono al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale dell'Agenzia del territorio in esenzione dal versamento degli importi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 (53).

2. I comuni, le comunità montane, le unioni dei comuni e le altre forme associative di comuni accedono alla banca dati ipotecaria alle condizioni di cui al comma precedente, esclusivamente qualora ricorrano anche i presupposti di esenzione dalle tasse ipotecarie previsti dalla normativa vigente e dichiarino, all'atto dell'adesione alle condizioni generali di cui all'art. 2 del presente decreto, di utilizzare l'accesso per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dalla medesima normativa.

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(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 2108; I.L.P. 2007, pag. 1690.

(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(53) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1520; I.L.P. 2007, pag. 1505.

Art. 2.

Condizioni generali di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria è consentito previa adesione dei soggetti di cui all'art. 1 alle condizioni generali di cui all'allegato A, recante: "Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007", che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'adesione alle condizioni di cui al precedente comma avviene esclusivamente in via telematica e mediante sottoscrizione con firma digitale.

Art. 3.

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non specificamente previsto nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Al fine di garantire la continuità nell'accesso alla banca dati ipocatastale, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e le altre forme associative di comuni, titolari, alla data del 31 dicembre 2007, della convenzione per l'accesso alla banca dati catastale ed ipotecaria in esenzione dal versamento dei tributi catastali e delle tasse ipotecarie, mantengono l'accesso alle predette banche dati senza alcun onere fino e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2007

Allegato ...omissis...

 

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