AGENZIA DEL TERRITORIO

 

DECRETO 23 maggio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007)

 

Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Registro delle comunicazioni

1. E' istituito presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 13, c. 8-septies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (10).

2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare, verificata la conformità delle comunicazioni alle prescrizioni di cui al provvedimento emanato in attuazione dell'art. 13, comma 8-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, inserisce le informazioni indicate nel comma 3 del presente articolo nel registro delle comunicazioni.

3. Il registro contiene per ciascuna comunicazione il numero di protocollo, il numero progressivo annuale attribuito in base all'ordine di ricezione, la data di ricezione, i numeri di registro generale e particolare, nonchè l'anno di iscrizione dell'ipoteca cui la comunicazione è riferita, la denominazione ed il Codice fiscale della società o ente nel cui nome è stata trasmessa, la data di estinzione dell'obbligazione, nonchè le annotazioni di cui al successivo art. 3.

4. Il registro delle comunicazioni è costituito su supporti informatici e può essere conservato anche in luogo diverso dall'Ufficio provinciale competente, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Fino alla costituzione del registro delle comunicazioni su supporti informatici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il registro stesso è costituito dalla raccolta degli elenchi cartacei delle comunicazioni inserite giornalmente e delle corrispondenti annotazioni, sottoscritti dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1164; I.L.P. 2007, pag. 791.

Art. 2.

Conservazione delle comunicazioni

1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare custodisce negli archivi le comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione.

2. Le comunicazioni trasmesse in formato elettronico possono essere conservate anche in luogo diverso dall'Ufficio provinciale competente.

Art. 3.

Annotazioni nel registro delle comunicazioni

1. Verificate le condizioni di cui all'art. 13, comma 8-decies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare procede, nel termine prescritto, alla cancellazione dell'ipoteca mediante annotazione a margine nell'elenco in cui risulta registrata la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione.

2. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dà menzione nel medesimo registro anche delle comunicazioni di cui all'art. 13, comma 8-novies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Art. 4.

Accesso alle comunicazioni ed alle annotazioni

1. Il responsabile del servizio di pubblicità immobiliare consente l'ispezione del registro delle comunicazioni a chiunque ne faccia richiesta.

2. L'Agenzia del territorio garantisce inoltre la conoscibilità delle comunicazioni di estinzione dell'obbligazione e delle relative annotazioni anche attraverso il servizio informatizzato di "ispezioni ipotecarie" di cui al numero 2 della Tabella delle tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 2 giugno 2007.

Roma, 23 maggio 2007

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