AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 4 maggio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007)
Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
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Decreta:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale
1. L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è consentito a chiunque con accesso diretto o su base convenzionale, nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le modalità previste nei seguenti Capi.
2. La consultazione telematica della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da tributi, in virtù di espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente su base convenzionale.
Capo II
ACCESSO TELEMATICO DIRETTO
Art. 2.
Informazioni catastali censuarie
1. L'Agenzia del territorio rende disponibili, sul proprio sito internet, le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente tramite gli estremi di identificazione catastale.
Art. 3.
Consultazione telematica ipotecaria e catastale
1. Dall'1 giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito, in via sperimentale, previa registrazione del richiedente tramite il servizio "Porta dei pagamenti" di Poste italiane SPA, con il pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del 50%.
2. Dall'1 giugno 2007, l'accesso diretto al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale è consentito, in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente con le modalità previste per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
3. L'accesso è disciplinato dalle condizioni generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all'atto della richiesta di consultazione.
Art. 4.
Inibizione all'accesso telematico
1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con l'accettazione delle condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.
Capo III
ACCESSO TELEMATICO SU BASE CONVENZIONALE
Art. 5.
Disciplina convenzionale
1. Dall'1 gennaio 2008 l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall'Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all'allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.
Art. 6.
Durata della convenzione
1. La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza.
2. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso.
Art. 7.
Importi dovuti
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali ed ipotecari, per l'accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è previsto il pagamento:
a) dell'importo di € 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione;
b) dell'importo di € 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici;
c) delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione ipotecaria effettuata.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono aggiornati periodicamente, con cadenza almeno triennale, sulla base delle intervenute variazioni dei costi per la gestione del servizio.
3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
Art. 8.
Convenzioni speciali
1. L'Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali, anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (10).
2. L'Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali con altri Enti pubblici, nonchè con enti rappresentativi di categorie professionali.
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
Art. 9.
Sportelli catastali decentrati
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle convenzioni speciali di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 6 settembre 2005 (11), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005.
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2737; I.L.P. 2005, pag. 1975.
Art. 10.
Risoluzione della convenzione
1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con la convenzione comporta l'immediata risoluzione della convenzione stessa, con conseguente inibizione all'accesso al servizio.
Art. 11.
Norma transitoria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, tutte le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1991, n. 305 (12), e del decreto ministeriale 10 ottobre 1992 (13) e relativi provvedimenti di attuazione, mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2007.
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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2948; I.L.P. 1991, pag. 1742.
(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 187.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 12.
Modalità di pagamento
1. Gli importi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, sono versati contestualmente all'attivazione del servizio da parte dell'utente, con le modalità indicate nella convenzione.
2. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 sono dovuti per anno o frazione di anno solare e sono versati contestualmente all'attivazione del servizio e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità indicate nella convenzione.
3. Le tasse ipotecarie di cui all'art. 3, comma 1, e di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), sono versate anticipatamente con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007 (14). Le somme così riscosse sono riversate dall'agente contabile per le riscossioni telematiche alla Tesoreria centrale dello Stato ed agli Istituti tesorieri delle regioni Sicilia e Sardegna, per la quota di pertinenza delle stesse regioni, entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello della riscossione.
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1022.
Art. 13.
Gestione sistemi informativi
1. L'Agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonchè di gestire le informazioni memorizzate, ferma rimanendo la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'Amministrazione finanziaria.
2. L'Agenzia del territorio ha inoltre la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo. Nessuna responsabilità deriva all'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, nè per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
Art. 14.
Utilizzazione dei dati
1. I dati acquisiti per via telematica ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonchè in materia di riutilizzazione commerciale dei dati e delle informazioni ipotecari e catastali.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
Pubblicazione
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 4 maggio 2007
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ALLEGATO A1
CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI TELEMATICI DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO
DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
4 MAGGIO 2007
Art. 1.
Oggetto
L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.
Art. 2.
Registrazione dei dati dell'utente
La consultazione telematica della banca dati catastale avviene previo accreditamento del richiedente, con le modalità previste per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Art. 3.
Tributi dovuti
La consultazione della banca dati catastale non è soggetta al pagamento di tributi.
Art. 4.
Utilizzazione dei dati
L'utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonchè in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali.
A tal fine l'utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.
L'utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 è responsabile dell'uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell'accesso alla banca dati.
Art. 5.
Inibizione all'accesso
La violazione degli obblighi di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e degli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.
Art. 6.
Gestione dei sistemi informativi
L'Agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonchè di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'Amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, nè per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L'utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia del territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 7.
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati comunicati dall'utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia del territorio è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
"Titolare" del trattamento dei dati è l'Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 - CAP 00185.
"Responsabile" del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Agenzia del territorio.
Spettano all'utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 8.
Clausola di salvaguardia
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
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ALLEGATO A2
CONDIZIONI GENERALI
PER L'ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI TELEMATICI DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI IPOTECARIA, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO
DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
4 MAGGIO 2007
Art. 1.
Oggetto
L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente.
Art. 2.
Registrazione dei dati dell'utente
La consultazione telematica della banca dati ipotecaria avviene previa registrazione del richiedente tramite il servizio "Porta dei pagamenti" di Poste italiane SPA.
Art. 3.
Tasse ipotecarie
La consultazione della banca dati ipotecaria è consentita previo pagamento delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del 50%, come da apposito listino.
Gli importi di cui al periodo precedente sono versati dall'Utente con modalità telematiche, attraverso la "Porta dei pagamenti" di cui all'art. 2, sul conto corrente postale unico a livello nazionale dell'Agenzia del territorio secondo le modalità indicate che il richiedente dichiara di aver consultato e di accettare integralmente.
L'Agenzia del territorio rilascia apposita ricevuta delle tasse ipotecarie versate per i servizi richiesti.
Art. 4.
Utilizzazione dei dati
L'utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonchè in materia di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari.
A tal fine l'utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale.
L'utente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 è responsabile dell'uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell'accesso alla banca dati.
Art. 5.
Inibizione all'accesso
La violazione degli obblighi di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e degli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti condizioni generali comporta l'inibizione all'accesso telematico.
Art. 6.
Gestione dei sistemi informativi
L'Agenzia del territorio ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonchè di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'Amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, nè per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L'utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia del territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.
Art. 7.
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati comunicati dall'utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia del territorio è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.
"Titolare" del trattamento dei dati è l'Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 - CAP 00185.
"Responsabile" del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Agenzia del territorio.
Spettano all'utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 8.
Clausola di salvaguardia
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.
Allegato B ...omissis...