AGENZIA DEL TERRITORIO

 

DECRETO 6 dicembre 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006)

 

Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. L'Agenzia del territorio, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica o su supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dall'1 gennaio 2006.

2. Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla base degli atti tecnico-amministrativi in suo possesso, sono segnalate dal responsabile del procedimento del comune stesso all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.

3. Il comune si impegna ad utilizzare i dati ricevuti ed i documenti planimetrici, ai soli fini istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 2.

Modalità e termini per la trasmissione

ai comuni delle dichiarazioni pervenute

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a trasmettere ai comuni, su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione di propria competenza, presentate dall'1 gennaio al 30 settembre 2006, con le modalità specificate nell'allegato tecnico.

2. I file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a decorrere dall'1 ottobre 2006 e fino all'introduzione del modello unico digitale per l'edilizia, sono trasmessi ai comuni, per via telematica o su supporto informatico, con periodicità e modalità specificate nell'allegato tecnico.

3. Sono garantiti, comunque, l'adeguamento alle regole tecniche per la realizzazione delle basi di dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le Pubbliche amministrazioni centrali e locali previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la coerenza con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Art. 3.

Modalità e termini per la segnalazione di eventuali incoerenze

1. I comuni, entro 90 giorni dalla ricezione dei file di cui all'art. 2, verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate delle unità immobiliari rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso, e comunicano le eventuali incoerenze riscontrate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, con le modalità di cui all'allegato tecnico.

Art. 4.

Gestione delle incoerenze

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono ad effettuare gli adempimenti di competenza in materia di validazione delle rendite catastali, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, ove ne ricorrano i presupposti.

2. Qualora le segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla variazione del classamento, ne viene data comunque motivata comunicazione al comune.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Allegato ...omissis...

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