AGENZIA DEL TERRITORIO

 

DECRETO 6 settembre 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005)

 

Approvazione della convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

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Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello schema di convenzione speciale

1. E' approvato lo schema tipo di convenzione speciale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305/1991 (17), per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi, allegato al presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2948; I.L.P. 1991, pag. 1742.

Art. 2.

Determinazione dell'importo della cauzione

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione speciale di cui all'art. 1, costituita secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, è determinato sulla base dell'introito trimestrale dei tributi speciali catastali connessi alle visure afferenti l'Ente locale convenzionato secondo gli importi di seguito fissati:

a) introito trimestrale fino a € 2.500 € 5.000

b) introito trimestrale da € 2.501 a € 5.000 € 10.000

c) introito trimestrale da € 5.001 a € 15.000 € 25.000

d) introito trimestrale da € 15.001 a € 30.000 € 50.000

e) introito trimestrale oltre € 30.001 € 80.000

2. L'Agenzia del territorio definisce per ogni Ente locale l'introito trimestrale di riferimento ottenuto come valore medio dei 4 trimestri relativi all'anno 2004.

3. L'Agenzia del territorio ridetermina annualmente l'introito trimestrale di riferimento e in caso di modifica dei parametri di cui al comma 1, gli Enti locali sono tenuti all'integrazione della cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del competente ufficio provinciale.

Roma, 6 settembre 2005

Allegato 1 ...omissis...

 

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