AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 16 aprile 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 2008)
Determinazione delle modalità dirette a garantire ai comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane e le unioni di comuni, l'accessibilità e l'interoperabilità applicativa per la gestione della banca dati catastale.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
...omissis...
Dispone:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento definisce le modalità d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale unitaria nazionale da parte dei comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane e le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (5).
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 2.
Infrastruttura tecnologica e modalità di accesso
1. I comuni accedono alla banca dati catastale unitaria nazionale attraverso l'infrastruttura tecnologica e le applicazioni informatiche ed i servizi di interscambio, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 (6), realizzati dall'Agenzia del territorio.
2. I comuni fruiscono dei servizi di fornitura dei dati catastali e forniscono informazioni e dati per la banca dati catastale unitaria nazionale attraverso i servizi di interscambio e cooperazione applicativa conformi alle specifiche indicate dal decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007. Attraverso i servizi d'interscambio e cooperazione applicativa l'Agenzia del territorio e i comuni mettono in atto altresì i processi integrati previsti dalla normativa vigente concernente la cooperazione fra Agenzia del territorio e comuni in materia edilizia e tributaria.
3. L'Agenzia del territorio eroga gratuitamente sulla propria Porta di dominio tutti i servizi di interscambio e di cooperazione applicativa con la banca dati catastale unitaria nazionale. Per la fruizione di tali servizi di interscambio e cooperazione applicativa i comuni possono avvalersi del riuso di programmi informatici già realizzati da Pubbliche amministrazioni, in attuazione dei princìpi indicati nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ulteriori servizi di interscambio e cooperazione applicativa, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dall'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (7), e dall'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, saranno individuati secondo le modalità descritte all'art. 5, comma 4, del Protocollo d'intesa Agenzia di territorio - ANCI del 4 giugno 2007.
4. Nelle more dell'adesione di tutti i comuni ai servizi di cui al comma 2 del presente articolo, l'Agenzia rende comunque disponibili in forma gratuita analoghi servizi, in modalità semplificata, ma a gestione manuale, mediante il Portale per i comuni. Lo stesso Portale sarà mantenuto quale sistema integrativo transitorio per garantire un ulteriore strumento per lo scambio di dati in forma digitale.
5. Nelle more dello sviluppo di funzioni di cooperazione applicativa puntuale nell'ambito del sistema di interscambio, l'accesso transazionale alla banca dati catastale unitaria sarà consentito, gratuitamente, attraverso i servizi di consultazione telematica dell'Agenzia del territorio.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 2108; I.L.P. 2007, pag. 1690.
(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
Art. 3.
Criteri per la gestione della banca dati
1. I comuni, per l'esercizio delle funzioni catastali, utilizzano le applicazioni informatiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento, secondo i criteri descritti nell'allegato B al protocollo d'intesa Agenzia del Territorio - ANCI del 4 giugno 2007.
2. I comuni, per integrare i dati catastali nei loro sistemi informativi e migliorarne la qualità, utilizzano le infrastrutture ed i servizi di cui all'art. 2.
3. Lo sviluppo di ulteriori servizi ed in particolare di quelli relativi alla cooperazione puntuale nell'ambito del sistema di interscambio e cooperazione SPC avverrà secondo gli standard fissati dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche amministrazioni e dal CNIPA, tenuto anche conto delle proposte formulate dall'ANCI con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del Protocollo d'intesa Agenzia di territorio - ANCI del 4 giugno 2007.
Art. 4.
Modalità di abilitazione all'accesso ai servizi
1. L'accesso alle applicazioni informatiche di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente provvedimento è consentito previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007.
2. L'accesso al Portale per i comuni è consentito previa adesione alle relative condizioni generali di servizio con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
3. L'accesso ai servizi di interscambio e cooperazione applicativa è consentito previa stipula della convenzione di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.
4. L'accesso al servizio telematico di consultazione è consentito previa adesione alle condizioni generali di servizio di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007 (8).
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 174; I.L.P. 2008, pag. 364.
Art. 5.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 16 aprile 2008