AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 17 novembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009)
Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad altri pubblici ufficiali.
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
E
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
...omissis...
Dispongono:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "servizio telematico": il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (17);
b) "modello unico informatico": il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonchè la richiesta di pagamento, mediante addebito sul conto dell'ente, dei tributi dovuti in base all'autoliquidazione, relative agli atti per i quali è utilizzata la procedura telematica;
c) "modulo": l'apposito modello da utilizzarsi per la richiesta di abilitazione e/o revoca all'utilizzo del servizio telematico;
d) "Pubblici ufficiali": i segretari o delegati della Pubblica amministrazione e gli altri Pubblici ufficiali, diversi dai notai, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
e) "enti": Amministrazioni dello Stato, ed Enti pubblici, presso cui operano i Pubblici ufficiali di cui alla lettera d); in particolare enti aventi i seguenti requisiti:
e.1) Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici che non sono soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sono autorizzati a detenere un conto corrente presso una banca oppure presso Poste italiane SPA;
e.2) Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici che utilizzano il modello di versamento "F24 enti pubblici" (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 357; I.L.P. 1998, pag. 249.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai Pubblici ufficiali che operano nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), che intendono avvalersi del servizio telematico.
2. Con successivo provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto fra loro e con il Ministero della Giustizia, le procedure telematiche sono estese ai pubblici ufficiali che operano nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici diversi da quelli indicati all'art. 1, comma 1, lettera e).
Art. 3
Abilitazione al servizio telematico di trasmissione
1. I Pubblici ufficiali sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico per la trasmissione degli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, ai fini della loro registrazione nonchè della loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), chiedono l'abilitazione del Pubblico ufficiale al servizio telematico inviando all'Agenzia del territorio un'apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta sullo specifico modulo predisposto dall'Agenzia del territorio e pubblicato nel sito Internet della stessa. Con la medesima modalità è richiesta la modifica delle informazioni fornite, nonchè la richiesta di revoca dell'abilitazione.
3. L'Agenzia del territorio, verificata l'ammissibilità e la regolarità della domanda, abilita il Pubblico ufficiale, dandone comunicazione all'ente e al Pubblico ufficiale per via telematica.
Art. 4.
Modalità di pagamento telematico
1. Il pagamento dei tributi dovuti è effettuato con modalità telematiche ed è registrato a nome dell'ente, individuato dal corrispondente codice fiscale e l'addebito del relativo importo è richiesto sul conto intestato all'ente medesimo, con le seguenti modalità:
a) per gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e.1), l'addebito è eseguito sul conto corrente intrattenuto presso Poste italiane SPA oppure presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate, il cui elenco è disponibile sul sito Internet della stessa Agenzia delle entrate;
b) per gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e.2), il versamento avviene con addebito sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato e intestata agli enti inseriti nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ovvero con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 ottobre 2007, qualora gli enti siano inseriti nella Tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
2. Ai fini dell'operazione di addebito è necessaria la corrispondenza tra il codice fiscale dell'ente e quello dell'intestatario del conto di cui al comma precedente.
3. Le somme eventualmente versate in eccesso in sede di autoliquidazione devono essere richieste tramite istanza di rimborso.
Art. 5.
Specifiche tecniche
1. Per la trasmissione telematica delle formalità di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Firma digitale
1. Il Pubblico ufficiale sottoscrive il modello unico informatico da trasmettere all'Agenzia del territorio con la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che tiene luogo del codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000.
Art. 7.
Decorrenza dell'utilizzo facoltativo delle procedure telematiche
1. L'utilizzo facoltativo, per i Pubblici ufficiali di cui al presente provvedimento, delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, decorre dall'1 dicembre 2009.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2009