AGENZIA DEL TERRITORIO

 

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010)

 

Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, agli agenti della riscossione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

...omissis...

DISPONGONO:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) agenti della riscossione: le società previste dall'art. 3, commi 7 e 29-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (7), che esercitano le funzioni relative alla riscossione;

b) utenti: le persone fisiche dipendenti dell'agente della riscossione individuate dal rappresentante in relazione alle procedure di trascrizione, iscrizione e annotazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, abilitate alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica di cui al presente provvedimento;

c) rappresentante: il soggetto, munito dei necessari poteri, legittimato alla sottoscrizione ed alla trasmissione telematica degli elenchi contenenti i nominativi degli utenti;

d) firma digitale: la firma rilasciata da un certificatore accreditato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2972; 2006, pag. 4.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese agli agenti della riscossione per tutte le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni da essi richieste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, in quanto compatibili, nonchè secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 3.

Oggetto

1. La trasmissione telematica ha ad oggetto:

a) la nota di trascrizione, a norma dell'art. 2659 del Codice civile e secondo quanto previsto dall'art. 555, comma 2, del Codice di procedura civile, dell'avviso di vendita di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per l'esecuzione del pignoramento immobiliare;

b) la nota di iscrizione di ipoteca, secondo quanto previsto dall'art. 2839 del Codice civile, nei casi di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

c) la richiesta di cancellazione, con la relativa domanda di annotazione delle ipoteche e dei pignoramenti, prevista dagli articoli 47 e 53 del D.P.R. n. 602 del 1973.

2. Con successivo provvedimento interdirigenziale del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della Giustizia, sono stabilite le modalità di trasmissione del titolo per via telematica. Fino all'emanazione di tale provvedimento resta fermo l'obbligo per gli agenti della riscossione di presentare al conservatore, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a) e b), il titolo in forma cartacea.

Art. 4.

Utilizzo delle procedure telematiche

1. Le procedure telematiche di cui all'art. 2 possono essere utilizzate dagli agenti della riscossione a decorrere dal 15 gennaio 2010.

2. Con successivo provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della Giustizia, è stabilita la data a decorrere dalla quale le procedure telematiche sono rese obbligatorie.

Art. 5.

Abilitazione al sevizio telematico di trasmissione

1. Gli agenti della riscossione sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico di cui al presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità indicate nei commi successivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le società di cui all'articolo 3, commi 7 e 29-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, inviano all'Agenzia del territorio, tramite il rappresentante legale, idoneo titolo autenticato nelle forme di legge da cui risulti l'identità e la qualità dei rappresentanti competenti ad individuare gli utenti della procedura telematica. Con le medesime modalità è comunicata la cessazione della funzione.

3. Il rappresentante trasmette per via telematica all'Agenzia del territorio l'elenco degli utenti da abilitare alla sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3.

4. L'Agenzia del territorio abilita gli utenti individuati nell'elenco di cui al comma 3 e comunica per via telematica al rappresentante e all'utente l'avvenuta abilitazione.

5. Nelle medesime forme sono comunicati all'Agenzia del territorio i nominativi degli utenti per i quali è revocata l'abilitazione alla sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3.

Art. 6.

Firma digitale

1. Il rappresentante sottoscrive l'elenco di cui all'art. 5, comma 3, con firma digitale.

2. L'utente sottoscrive i documenti da trasmettere all'Agenzia del territorio con firma digitale che tiene luogo del Codice di autenticazione di cui all'art. 7, comma 1, del decreto direttoriale 13 dicembre 2000.

Art. 7.

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica delle formalità di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, come modificate dai provvedimenti interdirigenziali 14 marzo 2007 e 30 aprile 2008.

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

 

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