AGENZIA DEL TERRITORIO

 

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003)

 

Modalità di presentazione della domanda per la definizione delle liti fiscali di competenza dell'Agenzia del territorio.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

...omissis...

Dispone:

1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente in cui è parte l'Agenzia del territorio, è presentata entro il 21 aprile 2003 una distinta domanda in carta libera secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La domanda può essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio che ha emesso l'atto impugnato.

3. Nel caso di coobbligati la domanda di definizione può essere presentata da uno solo di essi.

4. Il modello è disponibile presso qualunque Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio e sul sito internet www.agenziaterritorio.it.

5. Per l'individuazione delle liti fiscali definibili si richiamano le indicazioni fornite con circolare n. 1 del 17 marzo 2003 di questa Agenzia.

6. Le somme dovute per la definizione delle liti sono versate con le modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce; nei casi in cui è possibile utilizzare il Mod. F23 devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo, indicando nella tabella A, relativa al contenzioso, il codice "8".

7. Alla domanda, salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio nelle ipotesi previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 1998 (37), deve essere allegata copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale, ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

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(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 175.

Allegato ...omissis...

 

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