AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2007)
Definizione delle modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
...omissis...
Dispone:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Per "usi diversi" si intende ogni altra utilizzazione, ancorchè diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico.
3. Per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorchè l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. A tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorchè utilizzabili in forma associata. Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorchè la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno.
4. L'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio.
Art. 2.
Criteri generali di classamento
1. I criteri generali per il classamento delle unità immobiliari in applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (36), sono riportati nell'allegato A al presente provvedimento.
---------
(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 3380; I.L.P. 2006, pag. 2470.
Art. 3.
Adempimenti di parte
1. Entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, cioè entro il 3 luglio 2007, i soggetti titolari di diritti reali devono dichiarare come autonome unità immobiliari gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costruzione o variate, da presentarsi, ai sensi dell'art. 34-quinquies, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite.
Art. 4.
Aggiornamento d'ufficio
1. Decorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, in attuazione dell'art. 2, commi 40 e 41, del medesimo decreto-legge, previa verifica delle eventuali azioni intraprese dai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (37), provvedono con oneri a carico dei soggetti obbligati agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (38). L'avvio delle procedure di cui al periodo precedente è comunicato al comune territorialmente competente, fermo restando l'inoltro dell'atto di aggiornamento predisposto e delle relative risultanze catastali con le modalità di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 6 dicembre 2006 (39), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006. Gli esiti degli aggiornamenti catastali d'ufficio, nonchè gli importi degli oneri, delle sanzioni e degli interessi dovuti, sono notificati ai soggetti inadempienti a cura degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
2. L'Agenzia del territorio, entro 3 mesi dall'emanazione del presente provvedimento, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 44, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, rende disponibili ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ubicati nel territorio di rispettiva competenza, per la verifica della coerenza dell'attuale classamento rispetto alle effettive destinazioni d'uso delle porzioni di tali unità immobiliari. Le dichiarazioni catastali, presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni, ai fini degli adempimenti di competenza, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 34-quinquies, comma 1, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
3. Nei casi di inadempienza di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
---------
(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
(38) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 428.
(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 11; I.L.P. 2007, pag. 16.
Art. 5.
Oneri per aggiornamento d'ufficio
1. Per gli aggiornamenti d'ufficio eseguiti ai sensi dell'art. 4 si applicano gli oneri previsti dalla determinazione 30 giugno 2005 (40) emanata dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005.
---------
(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2178; I.L.P. 2005, pag. 1583.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 2 gennaio 2007
Allegato A ...omissis...