AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010)
Attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltatività della trasmissione, per via telematica, del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
...omissis...
Dispongono:
Art. 1.
Attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio
di facoltatività della trasmissione telematica del titolo
1. Nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (74), è attivata, a titolo sperimentale, in regime transitorio di facoltatività, la trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di cui all'art. 2678 del Codice civile, secondo le disposizioni e le specifiche tecniche di cui al presente provvedimento.
2. La trasmissione telematica riguarda la copia autenticata di un atto notarile integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale prevista dall'art. 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. A decorrere dal 29 dicembre 2010, i notai possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare al conservatore presso gli uffici di Bologna, Firenze, Lecce e Palermo.
4. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della Giustizia sono stabiliti modalità e termini per l'estensione della trasmissione telematica agli atti notarili da presentare su tutto il territorio nazionale.
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(74) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 357; I.L.P. 1998, pag. 249.
Art. 2.
Procedure
1. Agli atti trasmessi per via telematica ai sensi del presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3-bis e seguenti del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308 (75).
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(75) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3224; I.L.P. 2000, pag. 2360.
Art. 3.
Presentazione
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, durante il regime transitorio di cui al presente provvedimento, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2678 del Codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica si intendono presentate:
a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;
b) nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.
2. Al fine di stabilire l'ordine di ricezione di cui al comma precedente, a ciascun file trasmesso sul sistema telematico viene assegnata l'ora di ricezione, corrispondente alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con risoluzione al microsecondo. A tutte le formalità richieste in base al medesimo titolo e trasmesse nel medesimo file è assegnata, fermo restando l'ordine in cui le stesse sono state trasmesse, la stessa ora di ricezione. Il tempo UTC corrispondente all'ora di ricezione viene riportato sulla ricevuta di trasmissione, sulle note e sul registro generale d'ordine.
Art. 4.
Certificato di eseguita formalità
1. Per tutte le formalità trasmesse per via telematica ai sensi del presente provvedimento, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
Art. 5.
Irregolare funzionamento del servizio telematico
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto interdirigenziale 13 dicembre 2000 in caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'Agenzia assicura l'eseguibilità degli adempimenti mediante presentazione di copia conforme del titolo su supporto cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto interdirigenziale, nonchè la restituzione del certificato di eseguita formalità mediante consegna del secondo originale della nota, formato su supporto cartaceo.
Art. 6.
Specifiche tecniche
1. Sono approvate le specifiche tecniche per l'inserimento della copia digitale del titolo nel file da trasmettere, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione e voltura, nonchè le specifiche tecniche concernenti il rilascio, per via telematica, del certificato di eseguita formalità, riportate nell'Allegato 1.
2. Le specifiche tecniche relative alle modalità di attestazione delle funzioni di cui all'art. 4 sono riportate nell'Allegato 2 del presente provvedimento.
3. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui al comma 2 sono apportate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
Art. 7.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2010
Allegati ...omissis..