AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 marzo 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005)

 

Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa), limitatamente ad alcune aree geografiche.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

...omissis...

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del modello unico informatico catastale

1. Sono approvate le specifiche tecniche del modello unico informatico catastale per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento costituiti dalle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e dalle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, riportate nell'allegato 1.

Art. 2.

Modalità di presentazione

1. Il modello unico informatico catastale, di cui all'art. 1, è sottoscritto, mediante apposizione della firma elettronica avanzata, dal professionista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento e, comunque, nell'ambito delle previsioni contenute nell'art. 6 del provvedimento del 22 marzo 2005 (57), che disciplina termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali.

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(57) Ved. a pag. 1153.

Art. 3.

Conservazione dei documenti originali cartacei

1. I documenti originali cartacei, comprensivi degli allegati, sono sottoscritti e conservati, per un periodo di 5 anni, dal professionista e dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (58).

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(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 428.

Art. 4.

Attivazione del servizio in via sperimentale

1. Il servizio è attivato progressivamente, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, per la trasmissione degli atti, di cui all'art. 1, da presentare agli Uffici provinciali di Firenze, Milano, Torino e Ravenna, a far tempo dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa, per la trasmissione degli atti da presentare agli Uffici provinciali di Bari, Lecce, Napoli e Prato, con una fase sperimentale, che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sarà attuata d'intesa con gli ordini ed i collegi professionali.

2. Con successivo provvedimento il servizio sarà esteso alla trasmissione degli atti, di cui all'art. 1, da presentare a tutti gli altri uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Allegato 1 ...omissis...

 

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