AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 25 giugno 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2010)
Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo alla determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici dell'Agenzia del territorio.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
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Dispone:
Art. 1.
1. Il presente regolamento sostituisce, per i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia del territorio, il precedente adottato con provvedimento 28 febbraio 2002, come modificato dal provvedimento 27 settembre 2004.
2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi nel termine stabilito, per ciascuno di essi, nelle Tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, per ciascun provvedimento, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento e il riferimento delle principali fonti normative.
3. In caso di mancata inclusione di un procedimento nell'allegata tabella n. 1 o di mancanza di termini di legge, si applica il termine di 30 giorni fissato dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (9), come sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (10).
4. I procedimenti di cui all'allegata Tabella n. 2 si concludono nel termine di legge per ciascuno di essi indicato.
5. Per i procedimenti di cui all'allegata Tabella n. 3, con termine compreso tra 91 e 180 giorni, si procederà ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1908; I.L.P. 2009, pag. 1401.
Art. 2.
1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre, ove non diversamente indicato, dalla data in cui l'agenzia ha formale notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto iniziale del procedimento promani da altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 3.
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
2. L'istanza deve essere redatta nelle forme di legge o nei modi stabiliti dall'Agenzia, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati. La stessa deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato, ove possibile, apposita ricevuta.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. Ferme restando le specifiche disposizioni di legge, in questi casi, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda perfezionata o completata.
4. La sospensione del procedimento per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso dell'Agenzia determinano la sospensione del procedimento una sola volta, per un termine non superiore a 30 giorni.
Art. 4.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà reso consultabile anche nel sito Internet dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.gov.it).
Roma, 25 giugno 2010
Allegati ...omissis...