AGENZIA DEL TERRITORIO

 

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2007)

 

Definizione delle modalità tecniche e operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

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Determina:

CAPO I

ADEMPIMENTI A REGIME

Art. 1.

Informazioni sulla qualità delle colture

1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 - devono contenere anche le seguenti informazioni:

a) identificativi catastali delle particelle oggetto di aggiornamento (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio e particella);

b) coltura dichiarata, ai fini della corresponsione dei contributi agricoli e coltura catastale dichiarata corrispondente, per ogni particella o sua porzione; indicazione dell'eventuale avvicendamento nell'ambito di un ciclo colturale di seminativi ovvero di colture ortive;

c) indicazione se trattasi di utilizzazione completa della particella;

d) informazione sulla potenzialità di irrigazione della particella;

e) superficie della coltura, per ogni singolo utilizzo dichiarato, espressa in ettari e are;

f) generalità del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se è un titolare di diritto reale ovvero conduttore del fondo e corrispondente atto registrato;

g) dichiarazione di conformità dell'intestazione catastale; qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante deve fornire le generalità dei titolari (codice fiscale) di diritti reali sulla particella.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese dai soggetti interessati, qualora intervengano variazioni di carattere colturale, aventi valenza catastale.

3. L'AGEA, sulla base dei contenuti delle dichiarazioni di cui al comma 1, datate e protocollate, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (9), secondo le specifiche tecniche e i tracciati record condivisi con l'Agenzia del territorio, con procedure gestionali realizzate dall'AGEA e certificate dall'Agenzia del territorio. Nel caso di più dichiarazioni per la stessa particella la proposta di aggiornamento non contiene i dati di protocollazione.

4. L'AGEA, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (10), provvede a far sottoscrivere al dichiarante la proposta di aggiornamento, che, in caso di rilascio a uno dei titolari di diritti reali, ha valore anche di notifica.

5. Le proposte di aggiornamento, di cui al precedente comma 3, vengono trasmesse attraverso il sistema di interscambio, da AGEA all'Agenzia del territorio, che provvede all'aggiornamento della banca dati catastale. Contestualmente l'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ciascuna particella per la quale viene proposta la variazione in banca dati, l'informazione di avvenuta notifica di cui al comma 4.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 428.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 3380; I.L.P. 2006, pag. 2470.

Art. 2.

Informazioni relative ai fabbricati

1. A decorrere dall'anno 2007, le dichiarazioni di cui all'art. 1 relative all'uso del suolo, contengono anche una sezione dedicata ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, riportanti le seguenti informazioni:

a) identificativi catastali dei fabbricati ricompresi nelle particelle oggetto di dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella e subalterno);

b) destinazione d'uso degli immobili di cui al punto a);

c) generalità del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se è un titolare di diritto reale, ovvero conduttore del fondo e la sua qualifica, e se iscritto nel registro delle imprese agricole;

d) generalità dei soggetti utilizzatori (codice fiscale);

e) dichiarazione di conformità dell'intestazione catastale; qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante deve fornire le generalità dei titolari (codice fiscale) di diritti reali sull'immobile.

2. Il dichiarante, nel caso sia anche uno dei titolari dei diritti reali sulle particelle oggetto di dichiarazione, è tenuto a fornire le informazioni di cui al comma 1 per tutti i fabbricati ivi presenti. Il dichiarante, nel caso sia solo conduttore, rende le informazioni limitatamente ai fabbricati in proprio uso.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione dell'Agenzia del territorio secondo le modalità concordate tra l'AGEA e l'Agenzia stessa.

4. In caso di assenza di fabbricati sulle particelle oggetto di dichiarazione deve essere rilasciata a cura del dichiarante apposita attestazione.

5. Le informazioni di cui al comma 1, a partire dall'1 gennaio 2008, devono essere rese dai soggetti interessati, qualora intervengano variazioni sui fabbricati, aventi valenza catastale.

6. L'AGEA, nell'ambito delle verifiche amministrative da telerilevamento e da sopralluoghi sul terreno, supporta l'Agenzia del territorio nell'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti oggettivi per il riconoscimento della ruralità, nonchè quelli che non risultano dichiarati al catasto, anche attraverso stipula di apposito rapporto convenzionale.

CAPO II

ATTIVITA' TRANSITORIE

Art. 3.

Modalità di interscambio dei dati

delle dichiarazioni relative all'anno 2006

1. L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ogni particella secondo i tracciati record descritti nell'allegato tecnico, le seguenti informazioni contenute nelle dichiarazioni rese nell'anno 2006, da parte dei soggetti interessati ai contributi agricoli, nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori:

a) il codice fiscale del dichiarante, nel caso di unico dichiarante;

b) gli identificativi catastali della particella oggetto di dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio e particella);

c) la coltura dichiarata dai soggetti interessati;

d) la superficie espressa in ettari ed are.

2. L'Agenzia del territorio provvede ad aggiornare la banca dati, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 1, secondo la normativa vigente.

CAPO III

FLUSSI INFORMATIVI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.

Flussi informativi e conservazione della documentazione

1. Gli esiti degli aggiornamenti, eseguiti dall'Agenzia del territorio ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 3, comma 2, attraverso il sistema di interscambio, vengono messi a disposizione dell'AGEA, compatibilmente con i tempi di adeguamento dei servizi da parte delle 2 Agenzie.

2. L'AGEA e il dichiarante sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle proposte di aggiornamento, per un periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello di presentazione.

Art. 5.

Impegni e livelli di servizio

1. Al fine di garantire l'aggiornamento delle banche dati catastali entro il 31 dicembre dell'anno nel quale le dichiarazioni di cui all'art. 1 vengono presentate, le 2 Agenzie stabiliscono un piano di attuazione indicativo dei reciproci impegni nell'ambito dell'allegato capitolato tecnico.

2. L'Agenzia del territorio mantiene ogni competenza in tema di attribuzione dei redditi e in relazione alla gestione di eventuali istanze di autotutela o di contenzioso tributario.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2006

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