AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 288, Suppl. ord., del 12 dicembre 2006)

 

Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

...omissis...

Dispongono:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (9), sono estese a tutti i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonchè a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, in quanto compatibili, nonchè secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento.

2. Le procedure telematiche di cui al comma precedente sono utilizzate anche per gli atti in relazione ai quali è previsto il solo adempimento della registrazione.

3. Ove vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le procedure telematiche di cui al comma 1 rilevano unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

4. Per gli atti relativi ad immobili ubicati in comuni nei quali le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, le procedure telematiche di cui al comma 1 sono utilizzate per il solo adempimento della registrazione. L'estensione delle procedure telematiche alla voltura catastale è attuata con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (10).

5. Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalità telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura fissata dal decreto del Ministro dell'Eco-nomia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 357; I.L.P. 1998, pag. 249.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2550.

Art. 2.

Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche

1. Dall'1 gennaio 2007, fermo restando il regime obbligatorio già previsto per gli atti di compravendita di immobili e per le altre tipologie negoziali di cui al decreto direttoriale 9 giugno 2004 (11), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2004, n. 135, i notai possono eseguire con le modalità telematiche di cui all'art. 1 gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.

2. Dall'1 gennaio 2008, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della Pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti di loro competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1945; I.L.P. 2004, pag. 1378.

Art. 3.

Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

1. Dall'1 aprile 2007, i notai utilizzano le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.

Art. 4.

Procedure e termini

1. Agli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalità telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3-ter dello stesso decreto e al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308.

Art. 5.

Atti comportanti iscrizione

o per i quali non vi è obbligo di trascrizione

1. Per gli atti che comportano iscrizione nei registri immobiliari e per gli atti in relazione ai quali non vi è l'obbligo di richiedere la trascrizione, la trasmissione telematica può avere ad oggetto:

a) la richiesta di registrazione e di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione;

b) la richiesta di registrazione;

c) la richiesta di iscrizione ovvero di trascrizione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata alla trascrizione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione.

Art. 6.

Atti comportanti annotazione nei registri immobiliari

1. Per gli atti che comportano annotazione nei registri immobiliari, la trasmissione telematica può avere ad oggetto:

a) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione;

b) la richiesta di registrazione;

c) la domanda di annotazione, oltre all'eventuale voltura catastale collegata all'annotazione, qualora la registrazione sia stata eseguita con procedura telematica, ovvero l'atto non sia soggetto a registrazione.

2. Per gli atti di cui al comma 1, i tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità di annotazione vengono liquidati dal competente ufficio che comunica il relativo importo all'utente.

L'annotazione è eseguita previo pagamento, anche per via telematica, dei tributi liquidati.

Art. 7.

Trasmissione del titolo per via telematica

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della Giustizia, è stabilita, per singoli ambiti territoriali, la data dalla quale il titolo è presentato per via telematica al conservatore dei registri immobiliari, agli effetti di cui all'art. 2678 del Codice civile. A partire da tale data le formalità ipotecarie si intendono presentate secondo l'ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo provvedimento.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della Giustizia, è stabilita la data di attivazione, a titolo sperimentale, del regime transitorio di facoltatività della trasmissione del titolo per via telematica. Con lo stesso provvedimento sono approvate le modalità di trasmissione, le relative procedure e specifiche tecniche, anche in ordine al rilascio al richiedente, per via telematica, del certificato di eseguita formalità.

3. Durante il regime transitorio di cui al comma precedente, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2678 del Codice civile, le formalità integralmente trasmesse per via telematica, nel loro ordine di ricezione telematica, si intendono presentate:

a) nello stesso giorno di trasmissione, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata fino al termine dell'orario di apertura al pubblico;

b) nel giorno successivo, di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello di accettazione, se la trasmissione è stata effettuata dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico.

Art. 8.

Specifiche tecniche

1. Dall'1 gennaio 2007, per la trasmissione telematica degli atti di cui al presente provvedimento possono essere utilizzate le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1.

2. Dall'1 aprile 2007, per la trasmissione telematica degli atti devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

Art. 9.

Progressiva estensione delle procedure telematiche

1. L'ulteriore estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è attuata con successivi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto tra loro e con il Ministero della Giustizia.

Art. 10.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Allegato 1 ...omissis...

 

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