AGENZIA DEL TERRITORIO

 

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007)

 

Definizione delle modalità e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (10).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

...omissis...

Dispone:

Art. 1.

Modalità e forma

della trasmissione in via telematica della comunicazione

1. A decorrere dal 5 novembre 2007 è attivata una fase sperimentale per la trasmissione per via telematica della comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, in regime di facoltatività.

2. Dall'1 marzo 2008 la comunicazione di cui al comma 1, è trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica.

3. La comunicazione di cui ai commi precedenti è redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento. Il file contenente le comunicazioni è sottoscritto con firma digitale.

4. L'Agenzia del territorio, per ogni file ricevuto, rende disponibile per via telematica l'esito positivo dei controlli di conformità ai requisiti di cui al comma precedente.

5. In caso di non conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento e nel caso di mancata sottoscrizione del file con firma digitale la trasmissione delle comunicazioni non si considera effettuata. L'esito del controllo viene reso disponibile per via telematica.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la comunicazione che contenga dati incompleti od inesatti in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007 (11), o che non sia sottoscritta in conformità al successivo art. 2, è inefficace ai fini della cancellazione ed è pertanto irricevibile; il responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare rende disponibile al creditore, per via telematica, la dichiarazione di irricevibilità della comunicazione.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1164; I.L.P. 2007, pag. 791.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1763; I.L.P. 2007, pag. 1241.

Art. 2.

Provenienza delle comunicazioni

1. La verifica della provenienza delle comunicazioni trasmesse per via telematica è effettuata con le modalità di cui al presente articolo.

2. Il creditore, tramite il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, trasmette all'Agenzia del territorio, per via telematica, l'elenco dei soggetti abilitati alla sottoscrizione e alla trasmissione della comunicazione di cui all'art. 1 in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato B (...omissis...) del presente provvedimento. L'elenco è sottoscritto con firma digitale.

3. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti dell'elenco di cui al comma 2, sono trasmessi con le medesime modalità.

4. Al fine di consentire la validazione dell'elenco di cui al comma 2, il creditore invia preventivamente all'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Roma, Servizio di pubblicità immobiliare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, idoneo titolo, autenticato nelle forme di legge, da cui risultino l'identità e i poteri dei soggetti legittimati alla trasmissione dell'elenco medesimo. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti sono comunicati mediante l'invio, con le medesime modalità, di titolo sostitutivo del precedente.

5. La verifica della sottoscrizione della comunicazione e della legittimazione dei soggetti sottoscrittori viene effettuata in base all'elenco dei soggetti abilitati di cui al comma 2 validato ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

Irregolare funzionamento

del servizio di trasmissione telematica

1. In caso di irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica, la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato A (...omissis...) del presente provvedimento e sottoscritta con firma digitale, è trasmessa al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia del territorio su supporto informatico.

2. Durante il regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 1, in caso di irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica, la comunicazione è redatta su supporto informatico con le modalità di cui all'art. 4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2007

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