AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 26 settembre 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 228 dell'1 ottobre 2007)
Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alla contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio.
IL DIRETTORE
...omissis...
ADOTTA
la seguente determinazione:
Art. 1.
Decorrenza dei termini
1. I dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l'attività svolta nel settore dei prodotti energetici, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dall'1 giugno 2008.
2. I dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali e dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio sono trasmessi in forma esclusivamente telematica a decorrere dall'1 gennaio 2009.
Art. 2.
Modalità di trasmissione telematica
1. I depositari autorizzati ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1 trasmettono giornalmente all'Agenzia delle dogane, entro le ore 12 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all'identificativo del depositario:
a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa:
1) estremi del registro di carico e scarico;
2) qualità e quantità del prodotto movimentato;
3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;
4) mittente o destinatario del prodotto movimentato;
5) tipologia e causale della movimentazione;
6) posizione fiscale del prodotto;
7) imposte afferenti alla movimentazione del prodotto;
b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa.
2. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 1, trasmettono all'Agenzia delle dogane, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, oltre all'identificativo del depositario autorizzato, i dati concernenti:
a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d'imposta;
c) gli accrediti d'imposta utilizzati nel mese di riferimento.
Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 trasmettono all'Agenzia delle dogane, nei termini previsti dagli articoli 8, 9, 25, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (42), e normativa regolamentare collegata, oltre all'identificativo del soggetto, i dati relativi a:
a) periodo di riferimento;
b) estremi del registro di carico e scarico;
c) qualità e quantità del prodotto movimentato;
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione;
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato;
f) tipologia e causale della movimentazione;
g) posizione fiscale del prodotto;
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie;
i) eventuali accrediti d'imposta utilizzati nel periodo.
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(42) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 26; Suppl. n. 3, pag. 254; I.L.P. 1996, pagg. 13, 910.
Art. 3.
Modalità tecniche ed operative
1. I soggetti di cui all'art. 1 devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale - EDI.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
Art. 4.
Fase di sperimentazione
1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all'art. 1 è preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all'uopo predisposte.
2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenziadogane. gov.it
Art. 5.
Disposizioni finali
1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio telematico doganale - EDI".
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2007