AGENZIA DELLE DOGANE

 

DETERMINAZIONE 26 settembre 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 228 dell'1 ottobre 2007)

 

Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica.

IL DIRETTORE

...omissis...

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Decorrenza dei termini

1. Le dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica, previste dagli articoli 26, 53 e 53-bis del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (41), e successive modificazioni, sono presentate in forma esclusivamente telematica a decorrere dall'1 gennaio 2008.

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(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 26; Suppl. n. 3, pag. 254; I.L.P. 1996, pagg. 13, 910.

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica

1. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per il gas naturale, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a:

a) prodotto acquistato, estratto e ceduto;

b) prodotto fatturato, impiegato e sottratto;

c) rettifiche di fatturazioni;

d) liquidazione dell'accisa;

e) liquidazione delle addizionali;

f) liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva.

2. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per l'energia elettrica, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a:

a) energia elettrica acquistata, prodotta, scambiata, ceduta e perduta;

b) energia elettrica fatturata, impiegata e sottratta;

c) rettifiche di fatturazioni;

d) liquidazione dell'accisa;

e) liquidazione delle addizionali.

Art. 3.

Modalità tecniche ed operative

1. Ai fini di cui all'art. 1 i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni telematiche devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale - EDI.

2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 1 per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio telematico doganale - EDI".

2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

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