AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 26 settembre 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 228 dell'1 ottobre 2007)
Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica.
IL DIRETTORE
...omissis...
ADOTTA
la seguente determinazione:
Art. 1.
Decorrenza dei termini
1. Le dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l'energia elettrica, previste dagli articoli 26, 53 e 53-bis del Testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (41), e successive modificazioni, sono presentate in forma esclusivamente telematica a decorrere dall'1 gennaio 2008.
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(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 26; Suppl. n. 3, pag. 254; I.L.P. 1996, pagg. 13, 910.
Art. 2.
Modalità di trasmissione telematica
1. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per il gas naturale, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a:
a) prodotto acquistato, estratto e ceduto;
b) prodotto fatturato, impiegato e sottratto;
c) rettifiche di fatturazioni;
d) liquidazione dell'accisa;
e) liquidazione delle addizionali;
f) liquidazione dell'imposta regionale sostitutiva.
2. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per l'energia elettrica, oltre all'identificativo del dichiarante ed all'anno d'imposta di riferimento, sono relativi a:
a) energia elettrica acquistata, prodotta, scambiata, ceduta e perduta;
b) energia elettrica fatturata, impiegata e sottratta;
c) rettifiche di fatturazioni;
d) liquidazione dell'accisa;
e) liquidazione delle addizionali.
Art. 3.
Modalità tecniche ed operative
1. Ai fini di cui all'art. 1 i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni telematiche devono richiedere all'Agenzia delle dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale - EDI.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio telematico doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 1 per il tramite del Servizio telematico doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
Art. 4.
Disposizioni finali
1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio telematico doganale - EDI".
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2007