AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 27 febbraio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007)
Modalità attuative del comma 152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per la trasmissione dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica ai comuni e alle province.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
...omissis...
ADOTTA
la seguente determinazione:
Art. 1.
1. I comuni e le province interessati, ai sensi del comma 152 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1), alla fornitura dei dati concernenti l'addizionale dell'imposta sull'energia elettrica devono inoltrare, per via telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle dogane, a mezzo del "Servizio telematico doganale - E.D.I.".
2. Ai fini di cui al comma 1, l'accesso al "Servizio telematico doganale - E.D.I." da parte dei comuni e delle province è consentito a partire dall'1 giugno 2007. Le istruzioni tecniche per l'adesione al Servizio e i modelli per la richiesta telematica sono resi disponibili entro tale data sul portale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 2.
1. Per i comuni e per le province richiedenti sono resi disponibili i seguenti dati estratti direttamente dalle dichiarazioni di consumo presentate annualmente dai soggetti obbligati:
- dati identificativi del soggetto obbligato;
- anno di riferimento delle dichiarazioni;
- consumi dichiarati ai fini delle addizionali comunali e provinciali, differenziati per aliquota.
2. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, tali dati sono resi disponibili a partire dall'1 luglio. Per le annualità successive essi sono disponibili entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni.
3. A decorrere dall'1 luglio 2008 e a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, sono resi, altresì, disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale comunale e provinciale intervenute sulle dichiarazioni degli anni precedenti e operate dagli uffici doganali competenti entro il termine di prescrizione.
4. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati di cui ai commi precedenti sono rese disponibili a partire dall'1 giugno 2007 sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it
Art. 3.
1. La riservatezza, l'autenticità, l'integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel "Servizio telematico doganale - E.D.I.".
2. La presente determinazione potrà essere integrata a seguito delle risultanze emergenti dai lavori del tavolo tecnico, attivato allo scopo presso l'Agenzia delle dogane, con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione delle province d'Italia.
La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2007