AGENZIA DELLE DOGANE

 

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2005)

 

Norme di esecuzione per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra Stati membri dell'Unione europea.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

...omissis...

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli uffici competenti

a formulare e/o ricevere richieste di assistenza

1. Il Servizio autonomo interventi settore agricolo (SAISA) è l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per le richieste di assistenza. Esso funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti relativi:

a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

b) contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

c) dazi all'importazione;

d) dazi all'esportazione;

e) imposta sul valore aggiunto connessa ad operazioni doganali;

f) accise, compresa quella relativa ai tabacchi lavorati;

g) gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti.

2. Il punto di contatto è collegato con la rete "CCN/CSI" che permette le trasmissioni per via elettronica della corrispondenza tra le autorità comunitarie collegate.

3. Il SAISA per l'espletamento della predetta attività si avvale degli uffici locali territorialmente competenti.

4. Con successiva intesa tra l'Agenzia delle dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, competente in materia di accise sui tabacchi lavorati, saranno disciplinate le modalità di svolgimento del servizio e la gestione delle attività connesse all'applicazione del presente decreto.

5. Il direttore del SAISA o un suo delegato partecipa, in rappresentanza dell'Agenzia delle dogane, al comitato di coordinamento istituito presso l'Ufficio relazioni internazionali del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 2.

Richiesta di informazioni

1. Il SAISA, ricevuta la richiesta di informazioni da uno Stato membro per gli atti di cui all'art. 1, comma 1, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorità richiedente, controlla se sussistano i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. n. 179/2005 (23) e fornisce le informazioni richieste entro i termini previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 179/2005.

2. Gli uffici doganali dell'Agenzia, per la richiesta di informazioni all'Autorità di uno Stato membro, utilizzano l'apposito modello previsto dalla Direttiva n. 2002/94/CE (24), allegato I, e lo inviano al SAISA che, esaminata la documentazione e la regolarità della richiesta formulata, la inoltra tramite rete CCN/CSI allo Stato membro adito.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2647; I.L.P. 2005, pag. 1966.

(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1691.

Art. 3.

Richiesta di notifica

1. Il SAISA, ricevuta la richiesta di notifica da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto all'autorità richiedente, controlla se sussistano i requisiti di cui all'art. 6 del D.M. n. 179/2005 e chiede, se necessario, di completarla con informazioni supplementari. Entro i termini previsti dall'art. 7 del D.M. n. 179/2005, provvede a trasmettere all'ufficio doganale competente gli atti per la notifica. Detto ufficio dà corso alla notifica e la restituisce al SAISA per il successivo inoltro allo Stato membro richiedente.

2. Per la richiesta di notifica in altro Stato membro, gli uffici doganali, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Direttiva n. 2002/94/CE allegato II, inviano al SAISA le loro richieste unitamente agli atti da notificare, in duplice copia. Il SAISA, esaminata la documentazione e la correttezza della richiesta formulata, la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.

Art. 4.

Richiesta di recupero e di provvedimenti cautelari

1. Il SAISA, ricevuta la richiesta di recupero o di adozione dei provvedimenti cautelari da uno Stato membro, ne accusa ricevuta per iscritto, controlla che ne sussistano i requisiti di cui all'articolo 9, D.M. n. 179/2005 e la trasmette all'ufficio doganale competente, unitamente al titolo esecutivo estero debitamente tradotto. L'ufficio locale, sulla base delle disposizioni nazionali vigenti, procede all'iscrizione a ruolo delle somme da recuperare e, qualora venga richiesta la sola adozione di misure cautelari, dispone affinché il concessionario adotti dette misure senza procedere alla riscossione.

2. Per il recupero in altro Stato membro dei crediti accertati sul territorio nazionale o per l'adozione di provvedimenti cautelari, gli uffici doganali, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Direttiva n. 2002/94/CE, allegato III e l'annessa scheda informativa sul credito da recuperare, inviano al SAISA la relativa richiesta corredata dell'originale o di una copia certificata conforme del titolo esecutivo e cioè dell'estratto di ruolo fornito dal concessionario. Il SAISA esamina la documentazione e la correttezza della richiesta formulata e la inoltra al punto di contatto dello Stato membro adito.

Art. 5.

Adempimenti dei concessionari

1. I concessionari forniscono mensilmente i dati relativi agli esiti della riscossione ed ai provvedimenti cautelativi adottati di competenza dell'Agenzia delle dogane. La fornitura deve contenere le informazioni relative alla notifica di ciascuna cartella, alla riscossione, al riversamento delle somme riscosse, ai provvedimenti adottati e ad ogni altra notizia relativa all'attività esecutiva intrapresa.

Art. 6.

Disposizioni varie

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in attuazione del presente provvedimento sono riservate e coperte dal segreto professionale.

Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

 

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