AGENZIA DELLE DOGANE
PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2004)
Realizzazione di una banca dati multimediale, ai sensi dell'art. 4, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
...omissis...
ADOTTA
la seguente determinazione:
Art. 1.
1. La banca dati multimediale prevista dall'articolo 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (13) è costituita presso l'Agenzia delle dogane ed è alimentata dai dati contenuti nelle richieste di tutela presentate, per uno o più prodotti, da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere, di regola, presentate in via telematica all'Agenzia delle dogane secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite l'EDI (Electronic Data Interchange) dei documenti di interesse doganale e devono contenere le informazioni necessarie a consentire all'Agenzia di riconoscere, anche tramite sistemi automatizzati, i prodotti da tutelare.
3. Costituiscono informazioni di cui al comma 2:
a) una descrizione tecnica accurata e dettagliata del prodotto;
b) il nome e l'indirizzo del referente da contattare designato dal titolare del diritto
e, ove conosciute:
c) la produzione e la movimentazione dei prodotti, e in particolare:
1) l'identità dell'importatore, dell'esportatore, del detentore delle merci;
2) il luogo di produzione;
3) gli itinerari utilizzati;
4) le modalità di confezionamento e di trasporto;
5) le date previste di arrivo o partenza;
d) il valore del prodotto;
e) il tipo e le modalità delle frodi, e in particolare:
1) le specificità tecniche che distinguono i prodotti autentici da quelli sospetti;
2) i Paesi di produzione e gli itinerari utilizzati per i prodotti sospetti.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
Art. 2.
1. Qualora per uno specifico prodotto sia già stata rilasciata dall'Agenzia delle dogane un'Informazione tariffaria vincolante (ITV), ovvero ne venga richiesto contestualmente il rilascio, il titolare del diritto di proprietà intellettuale è esentato dal fornire nella richiesta di cui all'articolo 1 le informazioni già previste per la ITV stessa.
Art. 3.
1. In base al disposto dell'articolo 4, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la raccolta dei dati di cui alla presente determinazione e il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 28 febbraio 2004