AGENZIA DELLE ENTRATE

 

DECRETO 10 maggio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 113, Suppl. ord., del 17 maggio 2006)

 

Modalità operative di registrazione telematica degli atti giudiziari ed approvazione delle relative specifiche tecniche.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "servizio telematico": il sistema informatico di connessione che consente alle Amministrazioni giudiziaria e finanziaria di poter reciprocamente trasmettere e ricevere dati e documenti relativi agli atti giudiziari, ai fini della registrazione;

b) "modello informatico": l'insieme dei dati, ivi compresi il testo, concernenti le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro, nonché le altre informazioni necessarie per eseguirne la registrazione;

c) "adempimento": la registrazione degli atti giudiziari individuati dall'art. 37, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986 (2);

d) "allegati": altri atti o documenti assunti a base degli atti giudiziari, da assoggettare all'imposta di registro;

e) "utenti": i funzionari addetti agli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, che adempiono a quanto previsto dall'art. 10, lettera c) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986;

f) "file": l'archivio elettronico predisposto e trasmesso periodicamente dal Ministero della Giustizia all'Agenzia delle entrate, contenente i modelli informatici relativi ad uno o più atti giudiziari, ai fini della registrazione.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3044.

Art. 2.

Approvazione del modello informatico

e delle regole di trasmissione

1. E' approvato il modello informatico descritto dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

2. Sono approvate le regole tecniche per la trasmissione degli atti giudiziari riportate nell'allegato 2.

3. Entrambi gli allegati di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificati, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, sulla base di protocolli d'intesa tra le amministrazioni interessate.

Art. 3.

Registrazione telematica degli atti giudiziari

1. In osservanza dell'obbligo previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c), del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, gli utenti richiedono la registrazione degli atti giudiziari mediante invio per via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, del predetto Testo unico dell'imposta di registro, del modello informatico unitamente agli eventuali allegati individuati dagli utenti medesimi.

2. Il testo degli eventuali documenti assunti a base degli atti giudiziari, diversi dagli allegati trasmessi con il modello informatico, sono inviati agli uffici dell'Agenzia delle entrate, su richiesta di questi ultimi.

3. I documenti di cui al comma 2 possono, ove possibile, essere inviati per via telematica o consultati a distanza.

Art. 4.

Controlli di trasmissione

1. La trasmissione si considera non effettuata qualora il file cui si riferisce risulti non elaborabile, in quanto non conforme alle regole tecniche di cui all'allegato 2.

2. La trasmissione si considera non effettuata relativamente al singolo atto, qualora questo risulti già trasmesso o le informazioni in esso contenute non rispondano ai requisiti riportati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

Art. 5.

Ricevute di trasmissione dei file

1. L'Agenzia delle entrate attesta l'esito dell'invio dei file contenenti i dati per l'esecuzione dell'adempimento, mediante apposita comunicazione resa disponibile agli utenti per via telematica, nella quale sono indicati:

a) l'identificativo del file inviato dagli utenti;

b) il numero di protocollo attribuito al file dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate;

c) la data e l'ora di ricezione del file;

d) il numero degli atti contenuti nel file.

2. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, l'Agenzia delle entrate comunica il rifiuto del file.

Art. 6.

Adempimenti connessi alla registrazione

1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a liquidare le imposte e a eseguire la registrazione degli atti giudiziari, rende noto per via telematica, entro il termine di cui all'art. 16, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, l'ammontare delle imposte dovute, ai fini del pagamento delle stesse.

2. Gli uffici giudiziari, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 54, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, trasmettono alle parti costituite l'avviso di deposito del provvedimento e, ove pervenuti per via telematica entro il termine indicato al comma 1, l'ammontare delle imposte dovute e gli eventuali estremi necessari per eseguire il relativo pagamento, così come indicati dall'Agenzia delle entrate.

3. I dati della liquidazione delle imposte sono resi noti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e il loro inserimento nel registro di cancelleria, reso disponibile per via telematica nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2000, n. 123.

4. Rimangono salvi gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente in capo agli uffici di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7.

Esecuzione della registrazione per via telematica

1. L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha eseguito la registrazione, rende disponibile per via telematica agli utenti un'attestazione che tiene luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, contenente l'identificativo attribuito all'atto dal Ministero della Giustizia, nonché il numero di protocollo e gli estremi di registrazione attribuiti all'atto dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

2. In esecuzione della disposizione di cui all'art. 73, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R. n. 115/2002, la comunicazione agli utenti dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro 10 giorni:

a) dall'accettazione del modello informatico, nei casi di imposta prenotata a debito, a norma dell'art. 59 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131/1986;

b) dal pagamento, negli altri casi.

3. Gli utenti annotano in calce o a margine dell'originale dell'atto in possesso del loro ufficio la data, il numero di registrazione, la somma dovuta e versata indicati nell'attestazione di cui al comma 1. L'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere apposta anche sugli eventuali allegati.

Art. 8.

Disposizioni di attuazione e graduale attivazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, a decorrere dall'1 giugno 2006, limitatamente ai decreti ingiuntivi esecutivi senza allegati ovvero con allegati già registrati, con esclusione dei decreti ingiuntivi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, emessi a partire dalla suddetta data dai Tribunali di Bologna e Genova.

2. A decorrere dall'1 settembre 2006 le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle sentenze di rigetto dell'appello, soggette a tassazione fissa, e ai decreti ingiuntivi esecutivi senza allegati ovvero con allegati già registrati, con esclusione dei decreti ingiuntivi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, emessi dalla predetta data rispettivamente dalla Corte d'appello di Roma e dal Tribunale di Roma.

3. Nei casi di malfunzionamento del sistema telematico che impediscano il rispetto dei termini fissati per gli adempimenti da assolvere, gli utenti, in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, richiedono la registrazione degli atti giudiziari secondo le previgenti modalità. Detti malfunzionamenti devono essere certificati e tempestivamente comunicati dalla competente struttura centrale del Ministero della Giustizia all'Agenzia delle entrate, o viceversa, in relazione alla pertinenza del malfunzionamento occorso.

4. Con successivi decreti dirigenziali, l'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero della Giustizia e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, dispone la progressiva estensione delle modalità di registrazione, oggetto del presente decreto alle restanti tipologie di atti giudiziari e per ulteriori aree geografiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Allegati ...omissis...

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