AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 1 aprile 2009.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione delle modalità e dei termini per l'effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla registrazione per via telematica

1.1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (9), sono obbligati, ai sensi dell'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (10), a chiedere la registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (11), nonché a disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate. Gli intermediari sono responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 84.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.

2. Requisiti degli intermediari ai fini della registrazione

2.1. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 1.1. gli intermediari, se sprovvisti dell'abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle entrate, presentano apposita domanda all'ufficio territorialmente competente della stessa, corredata da autocertificazione con cui attestano la loro iscrizione all'Albo e, in conformità con le prescrizioni di cui al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, l'assenza di provvedimenti di sospensione o di radiazione.

3. Requisiti dell'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie

3.1. L'atto di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve recare i seguenti ulteriori elementi distintivi:

a) la firma digitale dell'intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione;

b) la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti.

4. Approvazione del modello di richiesta di registrazione

4.1. E' approvato il modello informatico descritto nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, contenente le informazioni dell'atto da registrare, nonché i dati del pagamento dei tributi dovuti.

5. Richiesta di registrazione

5.1. Entro 20 giorni dalla data di stipula dell'atto, l'intermediario su cui grava l'obbligo di chiederne la registrazione, trasmette, per via telematica, il modello informatico di cui al punto 4.1. unitamente all'atto di trasferimento, nonché ai dati per il pagamento delle imposte.

6. Modalità di pagamento telematico

6.1. I soggetti di cui al punto 1.1. effettuano, per via telematica, contestualmente alla richiesta di registrazione, il pagamento delle imposte dovute in base ad autoliquidazione, nonché di eventuali interessi e sanzioni, mediante addebito su proprio conto corrente intrattenuto presso gli istituti di credito convenzionati con l'Agenzia delle entrate.

7. Controlli di trasmissione e scarto dei dati trasmessi

7.1. La trasmissione non si considera effettuata qualora il file cui si riferisce sia scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione;

b) codice di autenticazione duplicato per effetto di file inviato erroneamente più volte;

c) file non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1;

d) mancata o erronea indicazione degli estremi necessari per il pagamento di cui al punto 6.

7.2. Nei casi di cui al punto 7.1. lo scarto del file è comunicato, per via telematica, al soggetto che ne ha effettuato la trasmissione. Tutti i dati contenuti nel file scartato sono respinti.

8. Ricevute

8.1. Ove non ricorrano i casi di cui al punto 7, l'Agenzia delle entrate trasmette, per via telematica, apposite comunicazioni con cui:

a) attesta la ricezione del file contenente l'atto di trasferimento delle partecipazioni trasmesso dall'intermediario unitamente ai dati di cui al punto 5.1.; indica gli estremi di registrazione attribuiti all'atto stesso; restituisce l'atto sottoposto a registrazione;

b) attesta l'esito dell'addebito delle imposte, effettuato secondo le modalità del punto 6.1., comunicato all'Agenzia dagli istituti di credito.

9. Esecuzione dell'adempimento e attività degli uffici dell'Agenzia

9.1. La registrazione dell'atto si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti per via telematica dall'Agenzia delle entrate.

9.2. L'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, al recupero dell'imposta principale nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.1., in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131.

10. Irregolare funzionamento del servizio Entratel

10.1. Si considera irregolare funzionamento del servizio Entratel l'interruzione dello stesso per l'intera durata giornaliera della sua erogazione. Di tale irregolare funzionamento l'Agenzia delle entrate dà tempestiva comunicazione con i mezzi ritenuti più appropriati.

10.2. In caso di irregolare funzionamento del servizio Entratel, l'esecuzione degli adempimenti di cui al presente provvedimento è effettuata secondo le modalità vigenti anteriormente alla sua entrata in vigore.

11. Entrata in vigore

11.1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore dal 60mo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, consultabile all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, sezione Documenti, voce Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale.

11.2. Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino a quella della sua entrata in vigore, previa intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, potranno essere effettuate sperimentazioni finalizzate alla verifica degli adempimenti previsti dal presente provvedimento. La registrazione degli atti effettuata in regime di sperimentazione ha validità a tutti gli effetti di legge.

Motivazioni

L'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che l'atto di trasferimento delle quote sociali, di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del Codice civile, può essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso il competente ufficio del registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340 del 2000, restando salva la disciplina tributaria applicabile agli atti in argomento.

Il legislatore ha, pertanto, esteso il trattamento fiscale degli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica (articolo 2470, comma 2, del Codice civile) agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale nel rispetto della vigente normativa (articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008).

L'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto l'obbligo, posto a carico degli intermediari sopra citati, di chiedere la registrazione per via telematica dell'atto redatto con scrittura privata, nonché di procedere al contestuale pagamento telematico delle imposte liquidate dai medesimi soggetti che diventano, in detto contesto, responsabili d'imposta ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Con il presente provvedimento sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al predetto comma 10-bis.

In particolare gli atti, redatti su supporto informatico e sottoscritti dalle parti con firma digitale, devono essere completati dalla cosiddetta marcatura temporale.

Ai fini della registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni, gli intermediari devono essere iscritti nell'Albo di riferimento e non aver subito provvedimenti di sospensione o di radiazione che, in base all'articolo 8 del decreto 31 luglio 1998, comportano la revoca dell'abilitazione dal servizio telematico Entratel.

Con il provvedimento in esame sono, altresì, stabiliti i termini e le modalità cui i suddetti intermediari, abilitati al servizio telematico Entratel, devono uniformarsi, nonché alcuni adempimenti posti a carico degli uffici competenti per la registrazione telematica della tipologia di atti societari in parola.

Tra l'altro, per la verifica della corretta attuazione degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, dalla data della sua pubblicazione e fino a quella della sua entrata in vigore, è possibile, d'intesa con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, avviare un periodo di sperimentazione. Le registrazioni effettuate durante tale periodo sono valide a tutti gli effetti di legge.

Infine viene precisato che l'irregolare funzionamento del servizio Entratel per l'intera giornata della sua erogazione, portato a conoscenza con apposita comunicazione dell'Agenzia delle entrate con i mezzi ritenuti a tal fine più idonei, comporta che gli adempimenti di cui al presente provvedimento possono essere effettuati secondo le modalità vigenti anteriormente all'entrata in vigore dello stesso.

In ossequio alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), le disposizioni recate dal presente provvedimento entrano in vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, consultabile all'indirizzo:

www.agenziaentrate.gov.it

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;

b) Disciplina normativa di riferimento

- Legge 27 luglio 2000, n. 212;

- articolo 36, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000;

- Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

- decreto del direttore del Dipartimento delle entrate 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

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