AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1 giugno 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005)

 

Modalità applicative delle disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, per il recupero delle agevolazioni fiscali fruite dalle società per azioni, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Ambito di applicazione

1.1. Ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (27), il recupero degli importi delle imposte non corrisposte dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (28), che hanno fruito del regime di esenzione fiscale ai sensi dell'art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (29), e dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (30) (di seguito denominate: "società beneficiarie"), è effettuato secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1446; I.L.P. 2005, pag. 1092.

(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 1954; I.L.P. 1990, pag. 1164.

(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 290; I.L.P. 1996, pag. 129.

(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

2. Comunicazione degli Enti locali

2.1. Entro il termine previsto dall'art. 27, comma 2, della legge n. 62 del 2005, gli Enti locali, di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, individuano le società beneficiarie e ne comunicano i relativi dati alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dell'Ente locale, utilizzando l'apposito prospetto annesso al presente provvedimento (All. 1).

2.2. La comunicazione di cui al punto 2.1. è consegnata a mano ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando una normale busta di corrispondenza, sulla quale sono apposte, in carattere evidente, la denominazione dell'Ente locale e la dicitura "Comunicazione ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62".

3. Modalità di presentazione delle dichiarazioni

3.1. Le società beneficiarie, entro il medesimo termine di cui al punto 2.1., presentano alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti in base al rispettivo domicilio fiscale, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali hanno fruito del regime di esenzione fiscale.

3.2. In caso di fusioni, trasformazioni o di altre operazioni straordinarie, gli adempimenti di cui al punto 3.1. sono effettuati dai soggetti risultanti dalle predette operazioni.

3.3. Le dichiarazioni dei redditi sono redatte su modello cartaceo, conforme a quello approvato per ciascun periodo d'imposta e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disponibile anche sul sito internet dell'Agenzia delle entrate all'indirizzo: http://www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/index.htm, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nei relativi provvedimenti di approvazione.

3.4. Le dichiarazioni dei redditi sono consegnate a mano ovvero inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando una normale busta di corrispondenza sulla quale sono apposte, in carattere evidente, la denominazione della società, il codice fiscale/partita IVA e la seguente indicazione "Dichiarazioni ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62".

4. Recupero degli importi delle imposte non corrisposte

4.1. Le somme complessivamente dovute a seguito di notifica dell'avviso di accertamento previsto dal comma 5 dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono versate dalle società beneficiarie utilizzando il modello di pagamento unificato (Mod. F24), entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Con successivo provvedimento sono istituiti appositi codici tributo.

4.2. In assenza del versamento previsto al precedente punto 4.1., ovvero in caso di versamento parziale, l'Agenzia delle entrate procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Motivazioni

L'art. 27, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) ha disposto il recupero, a cura dell'Agenzia delle entrate, degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione delle Comunità europee 2003/193/CE del 5 giugno 2002, in relazione all'esenzione fiscale resa disponibile per effetto dell'art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

In attuazione del comma 6 del citato art. 27, il presente provvedimento disciplina le modalità applicative degli adempimenti posti a carico degli Enti locali e delle società beneficiarie degli aiuti dichiarati illegittimi dall'Esecutivo comunitario.

È stabilito che gli Enti locali comunichino alle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate le informazioni relative alle società per azioni beneficiarie della c.d. "moratoria fiscale", utilizzando il modello allegato al presente provvedimento.

È inoltre previsto che le società che hanno fruito degli aiuti presentino presso le competenti Direzioni regionali le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta in cui l'aiuto è stato fruito.

A seguito della notifica dell'avviso di accertamento previsto dal comma 5 dello stesso art. 27, le società beneficiarie effettuano il versamento delle somme complessivamente dovute, tramite modello F24, utilizzando appositi codici tributo che saranno istituiti con separato provvedimento.

Nei casi di mancato o parziale versamento degli importi dovuti l'Agenzia delle entrate procede alla riscossione coattiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

- legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali;

- decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni per l'armonizzazione di talune imposte e modificazioni di disposizioni agevolative;

- legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

- legge 18 aprile 2005, n. 62, (art. 27) recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 giugno 2005

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