AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1 giugno 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e modalità attuative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello

1.1. E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (2).

1.2. Il modello di cui al punto 1.1. denominato "Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero" è composto dal frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, dalla Sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri per l'indicazione dei dati rilevanti per la determinazione delle attività e delle somme detenute all'estero e degli importi dovuti ai fini della regolarizzazione.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 2813; 2018, pag. 260; I.L.P. 2017, pag. 1443.

2. Utilizzo del modello

2.1. Il modello può essere utilizzato dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in precedenza residenti all'estero e iscritte all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, che intendono avvalersi della procedura per regolarizzare le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 172 del 2017), se derivanti da redditi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

2.2. Tramite la procedura possono essere regolarizzate le attività estere di natura finanziaria, detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale nello Stato estero ove veniva prestata l'attività lavorativa in via continuativa, per le quali sussistono gli obblighi di compilazione del quadro RW dei modelli dichiarativi delle persone fisiche. Restano esclusi dall'ambito applicativo della procedura di regolarizzazione gli investimenti patrimoniali detenuti all'estero.

2.3. L'istanza di accesso alla procedura può essere presentata anche dagli eredi dei contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 2.1.

2.4. L'accesso alla procedura di regolarizzazione è precluso qualora il contribuente abbia ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione, relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione.

2.5. L'accesso alla procedura prevista dall'articolo 5-septies del decreto-legge n. 148 del 2017 non è consentito per regolarizzare attività e somme che sono state oggetto della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, i cui termini sono stati riaperti dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

3. Reperibilità del modello

3.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

3.4. E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.

4. Modalità di presentazione del modello

4.1. Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero".

4.3. E' fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate, di cui al successivo punto 6. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservato a cura di quest'ultimo.

5. Termine di presentazione del modello

5.1. Il modello contenente la richiesta di accesso può essere presentato all'Agenzia delle entrate fino al 31 luglio 2018.

5.2. L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione.

5.3. E' consentita l'integrazione dell'istanza entro il 31 luglio 2018 per rettificare quella originaria, ferma restando l'efficacia della stessa, barrando la casella "Istanza integrativa" presente nel modello. In caso di richiesta originaria trasmessa dopo il 26 luglio 2018, l'invio dell'istanza integrativa può avvenire nei 5 giorni successivi.

6. Ricevuta di presentazione del modello

6.1. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2. e 3. dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

6.2. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.

6.3. La richiesta si considera non trasmessa e, conseguentemente, la ricevuta di cui al punto 6.1. non è rilasciata, qualora il file che la contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro, di cui al citato allegato tecnico del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, e mancato riconoscimento dei soggetti indicati al punto 4.1.;

- codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di cui al punto 4.2.;

- mancata selezione della casella "Istanza integrativa", nel caso in cui risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio;

- selezione della casella "Istanza integrativa", nel caso in cui non risulti già presentata una richiesta valida per il codice fiscale del soggetto indicato nel frontespizio.

6.4. Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

6.5. Nella ricevuta di cui al punto 6.1. viene riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano a cui, tenuto conto delle previsioni di cui al punto 7.3., dovrà essere inviata la documentazione di accompagnamento di cui al successivo punto 7.

7. Documentazione a corredo del modello e modalità di presentazione

7.1. La richiesta di accesso, presentata secondo le modalità di cui al punto 4., è corredata da una relazione di accompagnamento, da trasmettere con le modalità descritte nell'allegato 3, idonea a rappresentare analiticamente:

- l'ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;

- la determinazione dei redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;

- il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;

- il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero;

- l'individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IVAFE, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.

7.2. La documentazione è trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella indicata nella ricevuta di cui al punto 6.1., secondo le modalità di cui al citato allegato 3.

7.3. Le caselle di posta elettronica certificata possono essere altresì individuate nell'elenco riportato nell'allegato 3 sulla base del domicilio fiscale del contribuente, stabilito ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'anno d'imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione.

7.4. La trasmissione della documentazione deve avvenire entro il 31 luglio 2018. Nella sola ipotesi d'istanza presentata dopo il 26 luglio 2018, la presentazione della documentazione può avvenire nei 5 giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta di cui al punto 6.1.

7.5. Sono approvate le specifiche tecniche per la protocollazione (allegato 4), tramite il file segnatura.xml, della documentazione di supporto alla richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione. Il file denominato segnatura.xml, generato automaticamente nel momento in cui è completato l'invio dell'istanza, deve essere allegato al messaggio di posta elettronica per la trasmissione della documentazione di corredo con le modalità previste nell'allegato 3.

8. Modalità di pagamento

8.1. Ai sensi dell'articolo 5-septies, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 2017, i contribuenti che si avvalgono della procedura provvedono al versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione. Qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi dovuti si prende a riferimento il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

8.2. Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo; in tal caso, il pagamento della 1ª rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive rate dovranno essere maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore e pari allo 0,3% annuo (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017).

Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.

8.3. I contribuenti effettuano il pagamento utilizzando il modello di versamento F24 Elide, nel quale deve essere indicato il codice tributo che sarà istituito con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

9. Gestione delle richieste di accesso e verifica del perfezionamento della procedura di regolarizzazione

9.1. La competenza alla gestione delle richieste di accesso alla procedura di regolarizzazione ed alla verifica del perfezionamento della stessa è attribuita alle strutture dell'Agenzia delle entrate competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in relazione all'anno di imposta più recente indicato nell'istanza.

9.2. Le strutture dell'Agenzia indicate nel precedente punto 9.1., sulla base dei dati presenti nel richiesta di accesso presentata dal contribuente e degli elementi ricavabili della documentazione di supporto, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi degli istanti e la congruenza tra gli importi versati dal contribuente e quelli effettivamente dovuti. A seguito degli esiti positivi di tale riscontro, l'Agenzia comunicherà al contribuente l'avvenuto perfezionamento della procedura.

9.3. In caso di mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione, le Strutture dell'Agenzia indicate al punto 9.1. provvederanno a segnalare la posizione alle Direzioni provinciali competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in relazione alle annualità di imposta non regolarizzate per le quali andrà effettuata l'ordinaria attività di controllo, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 5-septies del decreto-legge n. 148 del 2017.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha introdotto la procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero.

Attraverso tale istituto è consentita l'emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte di contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto attività di lavoro autonomo o dipendente in via continuativa all'estero, in quanto iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o frontalieri.

Rientrano nella procedura di regolarizzazione anche le attività e le somme, depositate e detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soggetti di cui sopra.

La procedura prevede che la regolarizzazione avvenga con il versamento del 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Qualora a tale data il valore o la giacenza siano pari o inferiori a zero, ai fini della determinazione degli importi dovuti si prende a riferimento il 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero. Il pagamento dell'importo dovuto, in un'unica soluzione o ripartito in 3 rate mensili di pari importo, consente di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVAFE.

Al fine di consentire un'efficiente lavorazione delle richieste di accesso alla procedura di regolarizzazione, la gestione delle istanze e la verifica del perfezionamento della procedura è attribuita alle strutture dell'Agenzia delle entrate competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in relazione all'anno di imposta più recente indicato nell'istanza.

Il provvedimento approva il modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione prevista dall'articolo 5-septies del decreto-legge n. 148 del 2017, le relative istruzioni e specifiche tecniche, nonché le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di fiducia nei confronti dei contribuenti.

Il provvedimento si compone di 4 allegati:

1) modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione;

2) istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione;

3) modalità di invio della documentazione di accompagnamento tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione;

4) specifiche tecniche per l'invio della documentazione di supporto alla richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi;

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni: Disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

legge 15 dicembre 2014, n. 186: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio;

decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187: Misure urgenti per la finanza pubblica;

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

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