AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1 marzo 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della repubblica del 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente provvedimento, a seguito del nuovo assetto organizzativo degli Uffici centrali deliberato con atto del Direttore dell'Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017 e con successivo atto n. 36936 del 13 febbraio 2018

Dispone

1. Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, dell'8 marzo 2017, del 14 aprile 2016 e del 20 maggio 2016

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.2. le parole "Direzione centrale normativa" e "Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare" sono sostituite da "Divisione contribuenti";

b) al punto 2.6. le parole "Direzione centrale competente" sono sostituite da "Divisione contribuenti";

c) al punto 2.7. le parole "Direzione centrale competente" sono sostituite da "Divisione ontribuenti".

1.2. Al provvedimento prot. n. 47060 dell'8 marzo 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.7. le parole "Direzione centrale accertamento" sono sostituite da "Divisione contribuenti";

b) al punto 3.2. le parole "Direzione centrale accertamento" sono sostituite da "Divisione contribuenti";

c) al punto 3.8. le parole "Direzione centrale accertamento" sono sostituite da "Divisione contribuenti".

1.3. Al provvedimento prot. n. 77220 del 20 maggio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1. le parole "Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate, Ufficio interpelli nuovi investimenti" sono sostituite dalle seguenti " Divisione contribuenti";

b) al punto 1.2. le parole "Direzione centrale accertamento" sono sostituite dalle seguenti "Divisione contribuenti - Direzione centrale grandi contribuenti - Settore strategie per la compliance e per l'attrazione degli investimenti - Ufficio adempimento collaborativo"";

c) al punto 1.3. le parole "Direzione centrale normativa, Ufficio interpelli nuovi investimenti" sono sostituite dalle seguenti "Divisione contribuenti";

d) al punto 2.3. le parole "Direzione centrale accertamento, Ufficio cooperative compliance" sono sostituite da "Divisione contribuenti - Direzione centrale grandi contribuenti - Settore strategie per la compliance e per l'attrazione degli investimenti - Ufficio adempimento collaborativo".

1.4. Al provvedimento prot. n. 54237 del 14 aprile 2016 al punto 4.2. la parola "Direzione centrale accertamento" è sostituita da "Divisione contribuenti - Direzione centrale grandi contribuenti - Settore strategie per la compliance e per l'attrazione degli investimenti, Ufficio adempimento collaborativo".

2. Disciplina del regime transitorio

2.1. Al fine di assicurare il passaggio al nuovo modello organizzativo senza soluzione di continuità delle funzioni svolte dalle Strutture centrali dell'Agenzia e di garantire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le risposte agli interpelli possono essere rese fino al 31 marzo 2018 anche dalla Direzione centrale coordinamento normativo e, per gli interpelli concernenti i tributi di cui al punto 2.1., 2° periodo, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 27 del 4 gennaio 2016, dalla Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare della Divisione servizi.

3. Modifica degli indirizzi di posta elettronica

3.1. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 previsto all'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 27 del 4 gennaio 2016 per le Direzioni centrali è sostituito dall'indirizzo unico: interpello@pec.agenziaentrate.
it. Allo stesso indirizzo trasmettono le istanze di interpello le persone fisiche non residenti che presentano i requisiti di cui all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti di cui al provvedimento n. 77220 del 20 maggio 2016.".

3.2. Gli indirizzi di posta elettronica libera (PEL) previsti all'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 27 del 4 gennaio 2016 quale modalità utilizzabile dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato sono sostituiti dall'indirizzo unico di PEL: div.contr.
interpello@agenziaentrate.it. Allo stesso indirizzo trasmettono le istanze di interpello le persone fisiche non residenti che presentano i requisiti di cui all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti di cui al provvedimento n. 77220 del 20 maggio 2016 che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

3.3. I soggetti in regime di adempimento collaborativo trasmettono le istanze di interpello abbreviato nonché le istanze di interpello sui nuovi investimenti all'indirizzo di posta elettronica certificata della Divisione contribuenti, direzione centrale grandi contribuenti, Settore strategie per la compliance e per l'attrazione degli investimenti - Ufficio adempimento collaborativo, indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello "Adesione al regime di adempimento collaborativo" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 54237 del 14 aprile 2016.

4. Decorrenza

Le disposizioni previste dal presente provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazioni

Con atto del Direttore dell'Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, è stata definita la nuova articolazione interna degli Uffici centrali dell'Agenzia delle entrate.

La data di avvio operativo del riassetto organizzativo è stata fissata con atto n. 36936 del 13 febbraio 2018.

Il presente atto modifica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016 che stabilisce le regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'8 marzo 2017 per la parte relativa alle regole procedurali per la presentazione delle istanze di interpello da parte delle persone fisiche che intendono optare per il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del TUIR, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 20 maggio 2016. E', inoltre, previsto che i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 inviano le istanze di interpello abbreviato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016 alla Divisione contribuenti, Settore strategie per la compliance e per l'attrazione degli investimenti, Ufficio adempimento collaborativo.

Tali modifiche si rendono necessarie per individuare nella Divisione contribuenti la struttura unica che riceve gli interpelli per gli Uffici centrali (gli interpelli presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai soggetti non residenti, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali per la pubblicazione della risposta ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000, gli interpelli inviati dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione).

Al fine di assicurare il passaggio al nuovo modello organizzativo senza soluzione di continuità delle funzioni svolte dalle strutture Centrali dell'Agenzia e di garantire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 11, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché quello previsto dall'articolo 2, comma 2, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Interpello sui nuovi investimenti) le risposte agli interpelli possono essere rese fino al 31 marzo 2018 anche dalla Direzione centrale coordinamento normativo e, per gli interpelli concernenti i tributi di cui al punto 2.1., 2° capoverso, del provvedimento direttoriale n. 27 del 4 gennaio 2016, dalla Direzione centrale servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare della Divisione servizi.

Il presente provvedimento prevede il nuovo indirizzo unico di posta elettronica certificata utile per la trasmissione delle istanze e conferma che le istanze di interpello abbreviato presentate dai soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 siano trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello "Adesione al regime di adempimento collaborativo" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 54237 del 14 aprile 2016.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

b) Organizzazione interna dell'Agenzia delle entrate

Atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 245401 del 3 novembre 2017 Atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 36936 del 13 febbraio 2018

c) Interpello

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Statuto dei diritti del contribuente (art. 11)

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante. Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 24-bis

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 27 del 4 gennaio 2016

provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 47060 dell'8 marzo 2017

provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 77220 del 20 maggio 2016.

provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 54237 del 14 aprile 2016.

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