AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 aprile 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

1.1. A decorrere dall'1 maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale.

1.2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007 (14).

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

Motivazioni

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 4 marzo 2013, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,2233% in ragione annuale.

Considerato che, come detto, l'art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d'Italia che, con nota del 4 marzo 2014, ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013.

Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dall'1 maggio 2014, al 5,14% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1).

b) Disciplina degli interessi di mora

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30);

provvedimento direttoriale 4 marzo 2013.

c) Disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti della Pubblica amministrazione

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16).

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