AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 10 luglio 2009.
(Agenzia delle Entrate)
Modalità di comunicazione da parte dei comuni dei dati sui provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, come modificata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, nonché modalità di comunicazione da parte dei comuni dei dati sui provvedimenti di revoca del contributo ai sensi dell'articolo 4 della stessa ordinanza 3779.
Modalità di fruizione del credito d'imposta per gli interventi di riparazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, in caso di accesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 ad 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, come modificata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Credito d'imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato
1.1. Per gli interventi di riparazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, come modificata dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, è concesso un credito d'imposta nel caso di accesso al finanziamento agevolato di cui all'articolo 3, comma 5, della stessa ordinanza commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e gli eventuali onorari e spese notarili.
1.2. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo non può superare il costo stimato dell'intervento di riparazione, e comunque il limite di € 80.000,00, oltre l'importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l'accensione del finanziamento. Per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta ordinanza.
1.3. Il finanziamento è concesso dalle banche italiane e dalle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, che siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall'ABI sul proprio sito internet sulla base delle richieste formulate all'ABI da parte delle banche interessate.
1.4. L'importo del finanziamento affluisce su un conto individuale vincolato, acceso presso il soggetto che eroga il finanziamento stesso, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente per effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione.
2. Utilizzo del credito d'imposta per il pagamento delle rate del finanziamento
2.1. Il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata del finanziamento ed è riconosciuto, anche precedentemente all'effettuazione della spesa, con l'intervento dei soggetti finanziatori.
2.2. La rata del finanziamento è corrisposta mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 5, della citata ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modificazioni. A tal fine i soggetti finanziatori recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (10).
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
3. Revoca totale o parziale del credito d'imposta
3.1. Il provvedimento di revoca totale o parziale del contributo è adottato ai sensi dell'articolo 4 della citata ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modificazioni.
3.2. Il contratto di finanziamento prevede specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento e di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella citata ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è revocato in tutto o in parte nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
3.3. Nei casi di ridotto impiego del finanziamento, il credito d'imposta è rideterminato, alla data della risoluzione parziale del contratto di finanziamento, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate e delle rate già recuperate dal soggetto finanziatore.
4. Trasmissione dei dati
4.1. Il comune ove è situato l'immobile oggetto di intervento di riparazione trasmette all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo, ovvero dei dati relativi alle domande considerate positivamente accolte per la decorrenza del termine di cui all'articolo 2, comma 6, della citata ordinanza n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modificazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo all'accoglimento delle domande.
4.2. Il comune ove è situato l'immobile oggetto di intervento di riparazione trasmette all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale del contributo entro il 15° giorno lavorativo successivo alla loro adozione.
4.3. Ai fini delle comunicazioni previste ai punti 4.1. e 4.2. il Comune utilizza il modello riportato in allegato 1.
4.4. Le comunicazioni di cui al punto 4.3., possono essere effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 2, approvate con il presente provvedimento. A tal fine il comune utilizza il canale telematico "Entratel" dell'Agenzia delle entrate.
4.5. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, per ciascun beneficiario, l'avvenuta stipula dei contratti di finanziamento, l'ammontare spettante, l'importo della singola rata, la durata del finanziamento medesimo e gli eventuali onorari e spese notarili per l'accensione del finanziamento, nonché ogni variazione intervenuta nel contratto, secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 3, approvate con il presente provvedimento, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, ovvero della sua variazione. I soggetti finanziatori comunicano annualmente all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, le somme affluite al conto vincolato di cui al punto 1.4. effettivamente utilizzate.
4.6. Per la trasmissione dei dati di cui al punto 4.5. i soggetti finanziatori utilizzano il canale telematico "Entratel" dell'Agenzia delle entrate.
4.7. Al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate è demandata la competenza agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.
Motivazioni
A seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, l'articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ha disciplinato le modalità di accesso al contributo per la riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale, degli immobili diversi dall'abitazione principale nonché degli immobili ad uso non abitativo e delle parti comuni dei condomini.
Con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009 sono state apportate alcune modifiche alla predetta ordinanza n. 3779.
Il presente provvedimento disciplina l'utilizzo del credito d'imposta nel caso in cui i cittadini abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del contributo per la riparazione.
In particolare si prevede che le banche eroghino il finanziamento nel limite massimo di € 80.000,00 ferma restando la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta ordinanza n. 3779 per le spese eccedenti tale somma, e che il pagamento delle rate del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 5, della stessa ordinanza; le banche poi recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sono, inoltre, previsti casi di revoca totale o parziale del contributo a causa del mancato o ridotto impiego del finanziamento o di utilizzo dello stesso per finalità diverse da quelle indicate nella citata ordinanza.
Il provvedimento disciplina altresì le modalità con le quali i Comuni trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al contributo, nonché i dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale dei contributi stessi. Tenuto conto dell'oggettiva situazione di difficoltà delle strutture tecniche dei Comuni, è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati con un modello cartaceo ove non sia possibile procedere all'invio telematico.
Infine, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione da parte dei soggetti finanziatori dei dati relativi ai contratti di finanziamento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a)]; art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009: "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009: "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2009;
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009: "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
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