AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2019.

(Agenzia delle Entrate)

 

Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

1.1. I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito decreto), sono riconosciuti, per l'annualità di imposta 2018, con le eccezioni riportate ai successivi punti 2. e .3, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA"), alle condizioni indicate ai successivi punti da 2. a 4., determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

 

2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

2.1. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) € 50.000 annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2019;

b) € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018.

2.2. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.

2.3. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1., lettera a) e 2.2., come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.

 

3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

3.1. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.

3.2. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.

3.3. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1. e 3.2., come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2020.

 

4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

4.1. L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al 2° periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018.

4.2. L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, comma 2, 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018.

4.3. I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'ar. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.

4.4. L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decretp del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

 

5. Ulteriori condizioni per l'accesso ai benefici premiali

5.1. Nel caso in cui i contribuenti interessati dei benefici premiali di cui ai precedenti punti conseguono, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:.

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici ndi affidabilità fiscale, laddove previsti;

- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso del beneficio stesso.

 

6. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche strategie di controllo

6.1. Ai fini della definizione delle specifiche stratege di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

 

7. Rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria

7.1. Sulla base di quanto previsto al comma 17 dell'articolo 9-bis del decreto, al fine dii favorire la corretta applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, i membri della Commissione degli esperti, di cui al comma 8 del medesimo articolo 9-bis, possono presentare all'Agenzia delle entrate, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino alla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, quesiti aventi carattere generale relativi all'applicazione degli ISA stessi.

7.2 I quesiti di cui al punto precedente sono inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata agenziaentratepec
@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto la seguente descrizione "Quesito relativo all'applicazione degli ISA al p.i. 2018".

7.3. Ai quesiti di cui al punto 7.1. l'Agenzia delle entrate fornisce risposta, tramite posta elettronica certificata, entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui gli stessi sono ricevuti. I quesiti pervenuti e le risposte fornite sono pubblicati sul sito dell'Agenzia stessa, nella sezione relativa agli ISA.

 

8. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica

8.1. Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

8.1.1. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell'acquisizione massiva dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, trasmettono all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L'attivazione della fornitura massiva dei dati indicati in allegato 1 al presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

8.1.2. Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1. e 2.2. del presente provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

8.1.3. Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui all'allegato 1 consultando il proprio cassetto fiscale.

8.2. Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente

8.2.1. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell'acquisizione massiva dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

8.2.2. La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

- codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;

- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

- data di conferimento della delega.

8.2.3. I soggetti di cui al punto 8.2.1. trasmettono all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati indicati in allegato 1.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:

- codice fiscale del contribuente;

- codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;

- numero e data della delega secondo quanto previsto al punto 8.2.6.;

- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2018;

- Periodo d'imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018

- Periodo d'imposta 2017, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in allegato 3 al presente provvedimento.

Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

L'attivazione della fornitura massiva dei dati indicati in allegato 1 al presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

8.2.4. Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1. e 2.2. del presente provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

8.2.5. I soggetti di cui al punto 8.2.1. conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

8.2.6. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega;

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente elegante;

- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

8.2.7. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche resso le sedi degli intermediari. Inoltre l'Agenzia delle entrate richiede, a ampione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto 8.2.5.; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle sanzioni penali.

8.2.8. Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui all'allegato 1 consultando il proprio cassetto fiscale.

 

8.3. Ricevute

8.3.1. Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce, nella Sezione Ricevute dell'area autenticata del sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.

8.3.2. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 8.3.1., non sono consegnati i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 8.1.1. e 8.2.3., contenente i dati corretti.

8.3.3. E' possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 8.3.1., della richiesta che si intende annullare.

 

8.4. Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva

8.4.1. La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

8.4.2. Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto 8.4.1., sono resi disponibili nell'area autenticata del sito internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 8.4.1., i file sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente è reso disponibile:

- l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;

- l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.

8.4.3. I file contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 4.1. e 4.2.

8.4.4. Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito internet dei servizi telematici.

 

9. Modalità per l'accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati

9.1. Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità indicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate;

- Carta nazionale dei servizi (CNS) o identità SPID di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

9.2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati indicati nell'allegato 1 del presente provvedimento.

10. Modifica al decreto dirigenziale 31 luglio 1998

10.1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, è apportata la seguente modifica:

all'articolo 9, comma 4, alla lettera f-bis) dopo le parole "studi di settore" sono aggiunte le seguenti "ovvero degli indici sintetici di affidabilità fiscale".

 

11. Modifica al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019

11.1. Al punto 5.3. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 l'inciso "ovvero all'area Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, secondo le modalità e specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento" è soppresso.

11.2. L'allegato 3 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019 è sostituito con quello riportato in allegato 1 al presente provvedimento.

11.2. Il provvedimento di cui al punto precedente è ulteriormente modificato come indicato in allegato 5 al presente provvedimento.

 

Motivazioni

L'articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

In particolare, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a € 50.000 annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al 2° periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, comma 2, 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-bis in precedenza citato prevede che: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11" e che il successivo comma 17 stabilisce che: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo", il presente provvedimento disciplina, in via sperimentale, per il periodo d'imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l'accesso al beneficio sia subordinato all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a € 50.000 annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2019;

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a € 50.000 annui, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2020;

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a € 20.000 annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2018.

In relazione ai primi 2 punti elenco, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a € 5.000 annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a € 50.000.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultanti dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, per un importo non superiore a € 50.000 annui, sia condizionato, all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a € 30.000 maturati nell'anno, considerato quanto disposto dall'articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a € 50.000.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al 2° periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia condizionato, all'attribuzione del punteggio almeno pari a 9, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, comma 2, 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata, all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi. Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2018, previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d'imposta 2018, sia condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato, e all'attribuzione del punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;

- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione della soglia di 8 è stata effettuata sulla base delle stime relative all'applicazione degli ISA al periodo di imposta 2018 effettuate dalla SOSE, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.

Tali stime rilevano che parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra tale soglia; al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) e f), particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a "0,5" per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a "1" per quelli di cui alle lettere c) e f).

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione degli esperti prevista all'articolo 10 della legge n. 146 del 1998, nella riunione del 9 aprile 2019; al riguardo, l'individuazione nel presente provvedimento di tali soglie ha tenuto conto delle riflessioni delle organizzazioni di categoria e professionali, che hanno auspicato in sede di riunione che la platea potenzialmente interessata dal beneficio premiale di cui alla precedente lettera d) fosse comparabile con quella interessata dal beneficio analogo previsto per i soggetti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo di imposta 2017.

Il provvedimento, inoltre, individua, sulla base di quanto previsto al comma 14, del citato articolo 9-bis, i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

E' altresì previsto che, sulla base di quanto statuito al comma 17 dell'articolo 9-bis in precedenza citato, al fine di favorire la corretta applicazione degli ISA, i membri della Commissione degli esperti possono presentare quesiti riguardanti la relativa applicazione. A tali quesiti l'Agenzia delle entrate fornisce risposta entro 30 giorni lavorativi.

Ad integrazione delle indicazioni fornite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, relative all'accesso puntuale agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018 tramite il cassetto fiscale, sono definite le procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l'acquisizione massiva di tali dati.

In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale, è previsto l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l'Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento n. 195 del 5 aprile 2018.

Il presente provvedimento, inoltre, modifica ed integra il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, per quanto attiene al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline.

In particolare, è prevista l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito "invito" al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.

In base a quanto disposto dal comma 16, dell'articolo 9-bis, del già citato decreto, l'Agenzia delle entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.

Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all'obbligo di presentazione dei relativi modelli.

Infine è ulteriormente modificato il provvedimento del 30 gennaio 2019 con la soppressione di un inciso a seguito della approvazione della specifica disciplina relativa alla richiesta dei dati per l'applicazione degli ISA da parte degli intermediari, contenuta al punto 8. del presente provvedimento, e con la correzione di alcuni refusi presenti nei modelli ISA AG33U, AG34U, AG72U AG74U, AG75U, AG79U, AG83U, AG87U, AG93U, AG99U, AM01U, AM22A e nelle istruzioni "Parte generale" e del Quadro G - Dati contabili, e in quelle specifiche dei modelli ISA AD02U e AD11U.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis): Esecuzione dei rimborsi;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante modalità di utilizzo del servizio di consultazione del "Cassetto fiscale delegato" da parte degli intermediari, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 9-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 931): Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 marzo 2018: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2018: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019: Approvazione dei modelli di dichiarazione Redditi 2019 da utilizzare per il periodo d'imposta 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da utilizzare per il periodo d'imposta 2018;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2019: Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

 

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