AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modificazioni del modello di dichiarazione 730/ 2014, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2014, e delle relative istruzioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modificazioni del modello di dichiarazione 730/2014 e delle relative istruzioni

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2014, pubblicato in pari data, concernente l'approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, sono apportate le seguenti modifiche:

Modello

a) nel frontespizio, dopo il campo "730 integrativo", è inserita una casella denominata "730 senza sostituto";

b) nel prospetto dei familiari a carico, nella legenda dei codici, con riferimento al codice "D", le parole "Figlio disabile" sono sostituite con "Figlio con disabilità";

c) nel quadro C la denominazione della casella "Rientro in Italia" è sostituita con "Casi particolari";

d) nel quadro E, nelle denominazioni dei righi E3 e E4, le parole "disabili" sono sostituite con "persone con disabilità";

e) nel modello 730-3, in corrispondenza dei dati relativi al "Responsabile assistenza fiscale", del "Dichiarante" e del "Coniuge dichiarante", sono eliminate le caselle relative al "N. di iscrizione all'albo dei CAF";

f) nel modello 730-3, nella descrizione del rigo 164, è inserito il seguente periodo:

"L'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di 2° o unico acconto.";

g) nel modello 730-3, nella Sezione relativa ai "Dati per la compilazione del modello F24", nei righi 196, 216 e 237, il codice tributo "1053" è sostituito con "1816";

Istruzioni

h) a pagina 2, nel Capitolo 2 "Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione", dopo il 2° periodo è inserita la frase seguente: "(l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle Tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l'Imu per il 2013)";

i) a pagina 2, nel Capitolo 3 "Chi può presentare il Mod. 730", nell'ultimo periodo del paragrafo "Mod. 730 dipendenti senza sostituto", dopo le parole "a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato" è inserito il testo seguente: ", nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto"";

j) a pagina 3, nella Tabella "Casi di esonero con limiti di reddito", dopo le parole "Terreni e/o fabbricati" è aggiunto il seguente periodo: "(comprese abitazione principale e sue pertinenze)";

k) a pagina 4, nel Capitolo 7 "Quando e come si presenta", prima dell'elenco dei principali documenti da esibire al CAF o al professionista abilitato è inserito il seguente periodo: "Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate.";

l) a pagina 5, nel Capitolo 8 "Liquidazione della dichiarazione, rimborsi e trattenute":

a. dopo il periodo "Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate" è inserita la frase seguente: "(con le stesse modalità, di seguito descritte, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d'imposta).";

b. al termine del periodo relativo al 730 presentato senza un sostituto con esito a debito, è inserita la frase seguente: "I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico persone fisiche.";

m) a pagina 6, nel 1° punto elenco del Capitolo "Cosa c'è di nuovo", dopo le parole "Il modello 730 va presentato a un CAF o a un professionista abilitato" è inserito il testo seguente: ", nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto"";

n) a pagina 7, nel 2° punto elenco le parole "codice 2" sono sostituite con "codice 3";

o) a pagina 11, dopo le istruzioni relative alla casella "730 integrativo", è inserito il testo seguente: "Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio (vedi nella Parte I il paragrafo 3 "Chi può presentare il Mod. 730"), va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto".";

p) a pagina 14, prima del Capitolo 3 "Dati del sostituto d'imposta", all'inizio della frase "La compilazione delle caselle "Numero figli residenti all'estero" e "Numero figli in affido preadottivo" è alternativa." è inserito il testo seguente: "Con riferimento al medesimo figlio";

q) a pagina 15, nel paragrafo "Terreni non affittati", nella 1ª riga, dopo le parole "l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale" è inserito il testo seguente: "(anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cosiddetta "Mini IMU")";

r) a pagina 16, alla fine delle istruzioni relative alla "Colonna 9 (IMU non dovuta)" è inserito il seguente periodo: "Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi il codice da indicare in questa colonna va riportato solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta";

s) a pagina 16, alla fine delle istruzioni relative alla "Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP)" è inserito il seguente periodo: "Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare 2 distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5%).";

t) a pagina 17, nel paragrafo "Abitazione principale" il periodo "Diversamente risulta dovuta l'IMU per il 2013 e pertanto non sono dovute IRPEF e addizionali per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, come nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso)." è sostituito dal seguente: "Diversamente, non sono dovute l'IRPEF e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'IMU per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso" e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la 1ª o la 2ª rata dell'IMU oppure la cosiddetta "Mini IMU").";

u) a pagina 17, nel paragrafo "Fabbricati non locati":

a. nel 2° periodo, il testo "(salvo eccezioni indicate nel paragrafo precedente)" è sostituito dal seguente: "(ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati, sopra elencati)";

b. nell'ultimo periodo il testo tra parentesi è sostituito dal seguente:

"(Categorie catastali A1 - A11, escluso A10 e codici 2, 9, 10, 15 nella colonna 2 dei righi da B1 a B8)";

v) a pagina 19, alla fine delle istruzioni relative al codice utilizzo 5 "pertinenza dell'abitazione principale", è inserito il testo seguente: "Se la pertinenza è assoggettata ad IMU nella colonna 12 "Casi particolari IMU" va indicato il codice 2.";

w) a pagina 21, nelle istruzioni relative al codice 6 da indicare nella colonna 7, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite con "30 giugno 2014";

x) a pagina 21, nelle istruzioni relative alla colonna 10 "IMU dovuta per il 2013", alla fine del 1° periodo è inserita la frase seguente: "Riportare anche l'importo della cosiddetta "Mini IMU" dovuta.";

y) a pagina 21, nelle istruzioni relative alla colonna 12 "Casi particolari IMU":

c. nel codice 1, dopo le parole "esente dall'IMU" è inserito il testo seguente: "o per il quale non è dovuta l'IMU (né la cosiddetta "Mini IMU") per il 2013";

d. nel codice 2, dopo le parole "(abitazioni di lusso)" è inserito il testo seguente: "e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la 1ª o la 2ª rata dell'IMU oppure la cosiddetta "Mini IMU". Inoltre, nell'ultimo periodo sono eliminate le parole "riferite ad abitazioni principali";

e. dopo i 3 codici è inserito il seguente periodo: "Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice. Ad esempio, nel caso di immobile di lusso utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei 2 righi in cui sono riportati i dati del fabbricato. ";

z) a pagina 23, la denominazione della casella "Rientro in Italia" è sostituita con "Casi particolari". Inoltre, alla fine delle istruzioni relative alla stessa casella rinominata "Casi particolari" è inserito il testo seguente: ""3" se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.";

aa) a pagina 24, nel 2° punto elenco la "colonna 5 del rigo F2" è sostituita dalla "colonna 6 del rigo F2" e nel 3° punto elenco la "colonna 6 del rigo F2" è sostituita dalla "colonna 7 del rigo F2";

bb) a pagina 29, nelle istruzioni relative alla colonna 2 del rigo D4, in corrispondenza del 2° punto elenco, al termine della frase è inserito il seguente periodo: "L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.";

cc) a pagina 38, nelle istruzioni relative al codice onere "20" l'importo "2.065" è sostituito con "2.065,83";

dd) a pagina 39, nelle istruzioni relative al codice onere "28" il periodo "Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca)." è anticipato dopo il testo "(art. 1 del D.L.vo 29 giugno 1996, n. 367).";

ee) a pagina 53, prima delle istruzioni relative alla colonna 1 del rigo F1 è inserito il testo seguente: "Se nel 2013 è stato presentato un modello 730-situazioni particolari gli acconti relativi all'IRPEF, all'addizionale comunale e alla cedolare secca da riportare nel rigo F1 sono indicati nei righi 94, 95, 97, 100 e 101 (114, 115, 117, 120 e 121 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2013.";

ff) a pagina 55, nelle istruzioni relative alla colonna 5 del rigo F5 le parole "punto 28" sono sostituite con "punto 253";

gg) a pagina 55, alla fine delle istruzioni relative alla colonna 7 del rigo F6, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal modello Unico persone fisiche).";

hh) a pagina 60, nelle istruzioni relative al rigo 11, nel 3° capoverso, relativo alla presentazione della dichiarazione in forma congiunta, le parole "dell'IMU dovuta" sono sostituite con "delle imposte dovute";

ii) a pagina 62, nella voce di appendice "Condizioni per essere considerati residenti, dopo il numero "1." è inserito il testo seguente "soggetti iscritti nelle";

jj) a pagina 64, nella voce di appendice "Oneri sostenuti dalle società semplici", nel punto elenco relativo alle detrazioni nella misura del 24%, l'importo "2.065,83" è sostituito con "2.065";

kk) a pagina 65, nella voce di appendice "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito", nel 1° punto elenco relativo alle borse di studio esenti, le parole "alla legge 2 dicembre 1991, n. 390" sono sostituite con "al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012";

ll) a pagina 67, nel paragrafo "Documentazione da conservare", nel 2° punto elenco, dopo le parole "per le protesi" è aggiunto il testo seguente: "che non rientrano tra i dispositivi medici";

mm) a pagina 69, nella voce di appendice "Veneto - Addizionale regionale casi particolari", i riferimenti all'anno 2012 sono sostituiti con "2013" e la parola "disabile" è sostituita dalle parole "con disabilità".

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche al modello di dichiarazione 730/2014 e alle relative istruzioni.

Le modifiche si rendono necessarie per adeguare il modello e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014 (ad esempio in materia di rapporti tra IMU e IRPEF nei casi di pagamento della cosiddetta Mini IMU), nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2014 recante approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2014 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

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