AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 10 marzo 2014.
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014)
Estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari. Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
...omissis...
Dispongono:
Art. 1.
Estensione ad altri Pubblici ufficiali
del regime transitorio di facoltatività
della trasmissione telematica del titolo
1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltatività, i Pubblici ufficiali che operano nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, lett. e), del provvedimento interdirigenziale del 17 novembre 2009, possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.
2. La trasmissione telematica riguarda la copia autenticata, integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, degli atti dei pubblici ufficiali di cui al comma 1, dagli stessi conservati in originale.
Art. 2.
Estensione agli agenti della riscossione
del regime transitorio di facoltatività
della trasmissione telematica del titolo
1. A decorrere dal 31 marzo 2014, a titolo sperimentale e in regime transitorio di facoltatività, gli agenti della riscossione possono trasmettere per via telematica il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.
2. La trasmissione telematica riguarda i documenti, sottoscritti con l'impiego della firma digitale, che costituiscono il titolo per l'esecuzione delle formalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del provvedimento interdirigenziale 18 dicembre 2009.
Art. 3.
Restituzione per via telematica
del certificato di eseguita formalità
1. A decorrere dal 31 marzo 2014, per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e al richiedente tramite il servizio telematico.
Art. 4.
Specifiche tecniche
1. Per la trasmissione telematica dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.
Art. 5.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2014
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