AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone:

 

1. Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

1.1. La percentuale di cui al punto 4.2. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 191910 del 15 luglio 2021 è pari al 100%.

1.2. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pertanto pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 15 luglio 2021, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

1.3. Il credito d'imposta è utilizzato secondo le modalità stabilite al punto 5. del citato provvedimento del 15 luglio 2021.

 

Motivazioni

L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 191910 del 15 luglio 2021, emanato ai sensi del comma 4 del citato articolo 32, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro dal comma 1 del richiamato articolo 32.

Il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021 ha previsto, tra l'altro, che:

- i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 4 novembre 2021;

- per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000;

- ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2021, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Tanto premesso, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a € 83.076.075, importo inferiore al limite di spesa previsto di € 200.000.000, la suddetta percentuale è pari al 100%.

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito d'imposta, si applicano le disposizioni di cui al citato provvedimento del 15 luglio 2021.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 191910 del 15 luglio 2021.

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