AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2014.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e definizione dei termini di presentazione delle domande.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1.1. E' approvato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta previsto dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (15), con le relative istruzioni.

1.2. Il modello è utilizzato dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, per chiedere l'attribuzione del credito d'imposta pari ai costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici.

1.3. Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, dal riquadro contenente i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della richiesta, nonché dal quadro A contenente i dati relativi ai costi agevolabili e al credito d'imposta richiesto.

---------

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2171, 2712.

2. Reperibilità del modello

2.1. Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

2.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.

3. Modalità e termini di presentazione della richiesta

3.1 La richiesta è presentata all'Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2. La richiesta, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata:

- nell'anno 2014, dal 14 aprile al 30 giugno per i costi sostenuti negli anni 2012 e 2013;

- nell'anno 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile per i costi sostenuti nell'anno 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.

3.3. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato "Creditosisma2012", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.

3.4. I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della richiesta predisposta con l'utilizzo del software suddetto, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. La richiesta, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

3.5. Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della richiesta.

4. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse disponibili

4.1. La misura del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito richiesto ed è resa nota mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.it.

5. Termini di utilizzo del credito d'imposta

5.1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale del credito attribuito.

Motivazioni

L'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.

Possono fruire del credito d'imposta, per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici, anche le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

L'articolo 4, comma 1, del decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 stabilisce che per accedere al contributo i soggetti interessati presentino apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, indicando i costi sostenuti nell'anno precedente nonché quelli non riportati in eventuali istanze presentate in precedenza.

Al fine di assicurare ai contribuenti l'effettiva conoscenza della procedura di prenotazione delle risorse stanziate, i termini di presentazione delle istanze sono stati fissati nell'anno 2014, dal 14 aprile al 30 giugno, e nell'anno 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile.

L'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013 demanda all'Agenzia delle entrate la determinazione della misura del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto, calcolata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito richiesto.

La percentuale spettante, ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, è resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet. Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo alla pubblicazione.

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale è approvato il modello di richiesta da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta e sono stabiliti i termini di presentazione delle richieste.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del D.L.vo n. 300/1999.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'1 giugno 2012;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014.

------------------------------------------------------

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda