AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2009.

(Agenzia delle Entrate)

 

Ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte in seguito agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Ambito soggettivo di efficacia

1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che non hanno eseguito gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, per effetto delle sospensioni dei relativi termini, previste dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, e successive modificazioni, in seguito agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia (province di Campobasso e Foggia).

1.2. I soggetti di cui al punto precedente effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, entro la data del 16 giugno 2009.

2. Modalità di presentazione delle dichiarazioni

2.1. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione assolvono tali adempimenti, entro la data del 16 giugno 2009, utilizzando i modelli di dichiarazione annessi ai rispettivi provvedimenti di approvazione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali modelli sono disponibili anche in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale possono essere prelevati nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nei rispettivi provvedimenti di approvazione.

2.2. Le dichiarazioni di cui al punto 2.1, redatte su modello cartaceo, sono presentate gratuitamente ad un ufficio postale utilizzando una normale busta di corrispondenza, indirizzata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in funzione del domicilio fiscale del dichiarante con riferimento alla data degli eventi sismici, sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e al periodo d'imposta oggetto di presentazione, cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante, nonché il codice fiscale e la dicitura "Eventi sismici Molise e Puglia".

Motivazioni

I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (3), hanno previsto che le procedure di definizione dei versamenti sospesi e degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, previste dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 (4), per i soggetti gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 1997, si applicano altresì per i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori delle regioni Molise e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003.

Il citato articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, al comma 3, prevede il termine del 16 gennaio 2009 per l'effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, rinviando ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle relative modalità. Conseguentemente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2008, protocollo n. 195641, sono state approvate, ai sensi dell'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 162 del 2008, le modalità ed i termini per la ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni riguardanti i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 1997.

Ciò premesso, considerato che il termine del 16 gennaio 2009 è scaduto in un momento antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 2009 e che, peraltro, non è previsto uno specifico termine riguardante tali adempimenti per le regioni Molise e Puglia, si dispone che gli stessi debbano essere eseguiti entro il 16 giugno 2009, termine già previsto per l'effettuazione del 1° versamento, tenuto conto anche dell'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Il presente provvedimento dispone che le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità oggetto di differimento siano presentate in forma cartacea agli uffici territorialmente competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente alla data dell'evento sismico.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

--------

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604, 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469, 2009, pag. 412.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3236, 2009, pag. 138; I.L.P. 2008, pag. 2135, 2009, pag. 111.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);

decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 novembre 2002, e successive modificazioni, riguardante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2002, e successive modificazioni, riguardante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2003, e successive modificazioni, riguardante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda