AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2015.

(Agenzia delle Entrate)

 

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

Articolo 1.

Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

1. A decorrere dall'1 giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, utilizzano le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento:

a) dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;

b) dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite;

c) dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;

d) tipi mappali;

e) tipi di frazionamento;

f) tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;

g) tipi particellari.

2. Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico catastale, sottoscritto dal professionista mediante apposizione della firma digitale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai provvedimenti:

a) 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005;

b) 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005;

c) 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2007;

d) 1 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia.

Articolo 2.

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale di cui al presente provvedimento sono utilizzate:

a) relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 1, la procedura Docfa e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia;

b) relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 1, la procedura Pregeo e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dell'1 marzo 2006.

Articolo 3.

Irregolare funzionamento del servizio telematico

1. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l'Ufficio territorialmente competente su supporto informatico.

Motivazioni

L'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3), prevede la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico, demandando ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio la fissazione delle relative modalità attuative e la progressiva attivazione del servizio.

In attuazione della citata disposizione, è stato emanato il provvedimento 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali (MUIC), rinviando ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento.

Con provvedimento 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005, il servizio di trasmissione telematica del MUIC è stato attivato relativamente alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa). L'attivazione, che ha interessato, in prima applicazione, alcune specifiche aree geografiche, è stata poi progressivamente estesa a tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano (da ultimo, con provvedimento 20 marzo 2007).

Con successivi provvedimenti - in particolare, con i provvedimenti 22 dicembre 2006, 30 maggio 2007, 14 febbraio 2008 e 13 ottobre 2010 - il servizio di trasmissione telematica è stato progressivamente attivato su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate dalle suddette province autonome, anche in relazione a tutti gli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all'articolo 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

Con il provvedimento 26 ottobre 2010 è stato previsto che i modelli unici informatici catastali trasmessi per via telematica sono sottoscritti dal professionista che li ha redatti mediante firma digitale.

Il presente provvedimento, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell'Amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 63, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, rende obbligatorio, a partire dall'1 giugno 2015, l'utilizzo del servizio telematico per la presentazione, con MUIC, degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione di detti atti.

Al fine di cui sopra, si utilizzano le specifiche tecniche allegate, rispettivamente, al provvedimento 15 ottobre 2009 (procedura Docfa) e al provvedimento 23 febbraio 2006 (procedura Pregeo).

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

Riferimenti normativi

a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art. 64).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).

d) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701;

legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 374;

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 21 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dell'1 marzo 2006;

provvedimento 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 20 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 30 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 14 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2008;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 1 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 15 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 ottobre 2010, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 26 ottobre 2010, pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia.

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