AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Oggetto del provvedimento

1.1. Il presente provvedimento definisce i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi:

a) del credito d'imposta in favore degli investitori, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito "decreto-legge");

b) del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale, di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge, come modificato dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.2. Con il presente provvedimento sono, altresì, approvati gli allegati modelli di:

a) Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto-legge, prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 (di seguito "decreto ministeriale"), con le relative istruzioni. L'istanza (di seguito "Istanza investitori") è composta dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, dal quadro A, contenente l'importo del credito d'imposta richiesto, e dal quadro B, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;

b) Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale, di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto-legge, prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale, con le relative istruzioni. L'istanza (di seguito "Istanza società") è composta dal frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, dal quadro A, contenente l'importo del credito d'imposta richiesto e l'elenco degli investitori di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale, e dal quadro B, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

2. Modalità e termini di presentazione dell'Istanza investitori e dell'Istanza società

2.1. Le istanze di cui al punto 1.2. sono inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, c. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato "CreditoRafforzamentoPatrimoniale", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. A seguito della presentazione delle istanze di cui al punto 1.2. è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione 3 delle relative motivazioni. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2.2. L'Istanza investitori è inviata dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Istanza investitori, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell'ordine di presentazione per il riconoscimento del credito ai sensi del successivo punto 3.1.

2.3. L'Istanza società è inviata dall'1 giugno 2021 al 2 novembre 2021. Entro il ricevimento della comunicazione di cui al punto 3.2. è possibile inviare una nuova Istanza società, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell'ordine di presentazione per il riconoscimento del credito ai sensi del successivo punto 3.1. Eventuali ulteriori Istanze società presentate dopo il ricevimento della comunicazione di cui al punto 3.2. sono scartate.

2.4. È possibile presentare la rinuncia integrale ai crediti d'imposta di cui al punto 1.1., lettere a) e b), precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze di cui ai punti 2.2. e 2.3., con la stessa modalità di cui al punto 2.1.

 

3. Utilizzo dei crediti d'imposta da parte dei beneficiari

3.1. Come previsto dall'articolo 3, comma 4, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1. sono riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale.

3.2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo dei crediti d'imposta effettivamente spettanti.

3.3. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1., lettera a), è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3.4. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1., lettera b), è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.

3.5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1.:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare comunicato ai sensi del punto 3.2., anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

c) non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (4), pro tempore vigenti;

d) con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130. 229.

 

4. Trattamento dei dati

4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3., lettera b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata:

a) nell'articolo 26 del decreto-legge, il quale riconosce

1) al comma 4, un credito d'imposta ai soggetti investitori pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020;

2) al comma 8, un credito d'imposta alle società pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. La predetta percentuale è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel 1° semestre del 2021;

b) nel comma 1 degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale, il quale stabilisce che con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definiti i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti di cui al punto 1.1.

4.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. I dati oggetto di trattamento, indicati nei modelli approvati con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto beneficiario (codice fiscale), dell'eventuale soggetto terzo che effettua l'istanza (es. rappresentante legale), degli intermediari delegati alla trasmissione e dei membri maggiorenni del nucleo familiare del richiedente da sottoporre a verifica antimafia;

- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dei crediti, per le verifiche successive sulla spettanza dei crediti e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5, par. 1., lettera e) del Regolamento (UE) n. 2016/679], l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

4.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [articolo 5, par. 1., lettera f) del Regolamento (UE) n. 2016/679], che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta.

4.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta è eseguita l'analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

 

Motivazioni

L'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito "decreto-legge"), riconosce un credito d'imposta ai soggetti investitori pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 del citato articolo 26 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Inoltre, il comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge riconosce alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. La predetta percentuale è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel 1° semestre del 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dal comma 20 del citato articolo 26. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 (di seguito "decreto ministeriale") sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 26 del decreto-legge, pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021. Il comma 1 degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1.

Pertanto, con il presente provvedimento sono definiti i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 del decreto-legge. In particolare, per il credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto-legge l'istanza può essere inviata dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021. Per il credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto l'istanza può essere inviata dall'1 giugno 2021 al 2 novembre 2021.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;

Regolamento (UE) n. 2016/679;

articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020.

 

 

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