AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 99, Suppl. ord., del 29 aprile 2002)

 

Approvazione di n. 11 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività professionali, da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi,

Dispone:

1. Approvazione dei modelli

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello UNICO 2002, anche in forma unificata.

Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2001, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore delle attività professionali:

a) Attività degli studi notarili, codice di attività 74.11.2; Studio di settore SK01U;

b) Studi di ingegneria, codice di attività 74.20.2; Studio di settore SK02U;

c) Attività tecniche svolte da geometri, codice di attività 74.20.A; Studio di settore SK03U;

d) Attività degli studi legali, codice di attività 74.11.1; Studio di settore SK04U;

e) Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da dottori commercialisti, codice di attività 74.12.A; Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali, codice di attività 74.12.B, consulenze del lavoro, codice di attività 74.14.2; Studio di settore SK05U;

f) Attività tecniche svolte da disegnatori, codice di attività 74.20.C; Studio di settore SK08U;

g) Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, codice di attività 70.32.0; Studio di settore SK16U;

h) Attività tecniche svolte da periti industriali, codice di attività 74.20.B; Studio di settore SK17U;

i) Studi di architettura, codice di attività 74.20.1; Studio di settore SK18U;

j) Attività professionale svolta da psicologi, codice di attività 85.32.B; Studio di settore SK20U;

k) Servizi degli studi odontoiatrici, codice di attività 85.13.0; Studio di settore SK21U.

1.2. I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in duplice versione per la compilazione in lire o in euro.

1.3. I modelli di cui al punto 1, lettere f), g) e k), possono essere, altresì, utilizzati dai soggetti esercenti attività di impresa. Tali contribuenti possono utilizzare i predetti modelli anche quando svolgono una delle predette attività in maniera secondaria, se per tale attività abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.4. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998 e 10 agosto 1998.

1.5. Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli

2.1. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati, nel caso di compilazione del modello in lire, ovvero ",00" nel caso di compilazione del modello in euro.

2.2. Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: DA NON STACCARE". Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

2.3. I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

2.4. La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli

3.1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle Finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet: www.agenziaentrate.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonchè gli estremi del presente atto.

4. Modalità per la trasmissione dei dati

4.1. I modelli, in base all'art. 6 del decreto ministeriale concernente l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle attività professionali, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2. La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (10), secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.

5. Asseverazione

5.1. I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del D.L.vo 9 luglio 1997, n. 241 (11), come modificato dal D.L.vo 28 dicembre 1998, n. 490 (12), devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2. L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 646; I.L.P. 1999, pag. 455.

Motivazioni

Il presente atto, previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 marzo 2001, stabilisce le modalità con cui i contribuenti comunicano all'Amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle attività professionali. Inoltre stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli che sono approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello UNICO 2001.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore

Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Decreti ministeriali 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998 e 10 agosto 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Decreto ministeriale 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali.

Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

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