AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2009.

(Agenzia delle Entrate)

 

Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, approvate con provvedimento del 5 dicembre 2008 e delle relative specifiche tecniche approvate con provvedimento del 21 gennaio 2009.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modifica delle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, approvate con provvedimento del 5 dicembre 2008

1.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 dicembre 2008, concernente l'approvazione del modello per la richiesta al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (5), con le relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate:

a) a pag. 2, delle istruzioni le parole "€ 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 35.000,00" sono sostituite dalle seguenti "€ 1.000,00 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del TUIR, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 35.000,00";

b) a pag. 2, nelle istruzioni al paragrafo Termini e modalità di presentazione, le parole "entro il 31 gennaio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007" sono sostituite dalle seguenti "entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007";

c) a pag. 2, nelle istruzioni al paragrafo Erogazione del rimborso, le parole "Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio spettante, rispettivamente nel mese di febbraio 2009 e marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti "Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio spettante entro il mese di marzo 2009";

d) a pag. 3, nelle istruzioni al paragrafo Composizione del nucleo familiare, nel terzo punto elenco, dopo le parole "Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione." sono aggiunte le seguenti "Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno computate, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica";

e) a pag. 3, delle istruzioni le parole "ATTENZIONE: Si precisa che nel caso in cui all'interno dei componenti il nucleo familiare siano presenti figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio a condizione che il reddito non sia superiore a € 35.000,00" sono sostituite dalle seguenti "ATTENZIONE: Si precisa che nel caso in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti componenti a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio a condizione che il reddito non sia superiore ad € 35.000,00".

1.2 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 dicembre 2008, concernente l'approvazione del modello per la richiesta all'Agenzia delle entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le relative istruzioni, sono apportate le modificazioni di seguito elencate:

a) a pag. 2, delle istruzioni le parole "€ 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 35.000,00"sono sostituite dalle seguenti "€ 1.000,00 per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del TUIR, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 35.000,00";

b) a pag. 2, nelle istruzioni al paragrafo Termini e modalità di presentazione, le parole "entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 aprile 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007";

c) a pag. 3, nelle istruzioni al paragrafo Composizione del nucleo familiare, nel terzo punto elenco, dopo le parole "Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l'importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione." sono aggiunte le seguenti "Ai fini del calcolo del reddito complessivo, vanno computate, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica";

d) a pag. 3, delle istruzioni le parole "ATTENZIONE: Si precisa che nel caso in cui all'interno dei componenti il nucleo familiare siano presenti figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio, a condizione che il reddito non sia superiore a € 35.000,00" sono sostituite dalle seguenti "ATTENZIONE: Si precisa che nel caso in cui all'interno del nucleo familiare siano presenti componenti a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (6), deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio, a condizione che il reddito non sia superiore a € 35.000,00".

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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1183.

2. Modifica delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, approvate con provvedimento del 21 gennaio 2009

2.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 gennaio 2009 concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le modificazioni di seguito elencate:

a) a pag. 11, le parole "se risultano verificate tutte le seguenti condizioni: 1) nel Prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo nel quale è impostato il valore F come relazione di parentela, il reddito del familiare non è superiore ad € 2.841,00 ed è indicato il relativo codice fiscale" sono sostituite dalle seguenti "- se risultano verificate tutte le seguenti condizioni: 1) nel Prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo nel quale è impostato il valore F, il valore C ovvero il valore A come relazione di parentela, il reddito del familiare non è superiore ad € 2.841,00 ed è indicato il relativo codice fiscale";

b) a pag. 16, il controllo relativo al campo 25 "La casella può essere impostata se nel Prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo nel quale è impostato il valore F come relazione di parentela e se il reddito complessivo indicato nel campo BS007004 non è superiore a € 35.000,00" è sostituito dal seguente "La casella può essere impostata se risultano verificate le seguenti condizioni: - nel Prospetto dei familiari a carico risulta compilato almeno un rigo nel quale il reddito complessivo del familiare non è superiore ad € 2.841,00 e per il quale la relazione di parentela assume uno dei seguenti valori: F, A o C; - il reddito complessivo indicato nel campo BS007004 non è superiore a € 35.000,00";

c) a pag. 16, il controllo relativo al campo 26 "La trasmissione telematica della comunicazione deve avvenire: - entro il 31 marzo 2009 se il tipo modello è uguale a 2 - entro il 30 aprile 2009 se il tipo modello è uguale a 1 è sostituito dal seguente "La trasmissione telematica della comunicazione deve avvenire: - entro il 30 aprile 2009 se il tipo modello è uguale a 2 entro il 30 aprile 2009 se il tipo modello è uguale a 1".

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono apportate alcune modifiche alle istruzioni per la compilazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, approvate con provvedimento del 5 dicembre 2008 e delle relative specifiche tecniche di cui al provvedimento del 21 gennaio 2009.

Dette modifiche si sono rese necessarie per tener conto delle nuove disposizioni introdotte in sede di conversione in legge, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché a seguito delle indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3 febbraio 2009, avente per oggetto il Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti - Art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

In particolare, le modifiche oggetto del presente provvedimento riguardano:

- la spettanza del bonus di € 1.000,00 in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad € 35.000,00;

- la proroga del termine di presentazione dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 del modello per la richiesta al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza;

- la proroga del termine di presentazione dal 31 marzo al 30 aprile 2009 del modello per la richiesta all'Agenzia delle entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza;

- la proroga del termine ultimo di erogazione del rimborso da parte del sostituto d'imposta dal mese di febbraio 2009 al mese di marzo 2009.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: Norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'IVA;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Provvedimento 5 dicembre 2008: Approvazione dei modelli per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 pubblicato in pari data sul sito, ai sensi dell'ar. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Provvedimento 21 gennaio 2009: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello per la richiesta del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato in pari data sul sito, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 febbraio 2009

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