AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Accesso tramite la carta di identità elettronica (CIE) ai Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per "Entratel", il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) per "Fisconline", il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;

c) per "Sister" il servizio telematico per l'accesso alle banche dati catastale ed ipotecaria di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio del 4 maggio 2007;

d) per "area riservata", l'area del sito internet dell'Agenzia delle entrate accessibile previa autenticazione;

e) per carta di identità elettronica (CIE), il documento elettronico di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), emessa secondo le disposizioni del decreto Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015, le cui specifiche tecniche sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it;

f) per "incaricati", le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto di altri soggetti giuridici (persone fisiche o diversi dalle persone fisiche) abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister.

 

2. Accesso ai servizi on line dell'Agenzia delle entrate tramite CIE

2.1. A partire dal 13 gennaio 2021 i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, fruibili nell'area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE).

2.2. L'accesso all'area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli incaricati; qualora l'utente risulti designato ad operare sui servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, in nome e per conto di un soggetto giuridico, una volta identificato e autenticato all'area riservata tramite CIE, può scegliere di operare per quest'ultimo.

2.3. L'utilizzo dei servizi per i quali è necessario possedere specifici requisiti, sarà consentito con l'autenticazione tramite CIE solo agli utenti (direttamente o tramite i loro incaricati) già registrati e che abbiano preventivamente ottenuto la specifica abilitazione (Entratel/Sister) secondo le procedure attualmente in essere e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (esempi di tali servizi sono il "Cassetto fiscale delegato" o i servizi Sister).

 

3. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

3.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall'articolo 36, par. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 258 del 10 dicembre 2020.

 

Motivazioni

L'Agenzia delle entrate ha adeguato i propri sistemi per consentirne l'accesso anche tramite la carta di identità elettronica (CIE), secondo quanto stabilito dall'articolo 64, comma 2-nonies del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che prevede che "L'accesso di cui al comma 2-quater [ai servizi in rete erogati dalle Pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, ndr] può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi". Tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti, e, analogamente a quanto previsto per SPID, garantisce agli utenti già censiti ai servizi telematici di poter operare sulla base delle autorizzazioni connesse al tipo di utenza già registrata. Per esemplificare, i professionisti qualificati ai sensi dell'art.3, comma 3 del DPR. n. 322/1998 (intermediari), potranno usare i servizi ai quali risultino autorizzati anche per i propri assistiti (p.e. Cassetto Fiscale delegato, consultazione delle fatture); analogamente, gli utenti che abbiano già sottoscritto una convenzione per la consultazione delle banche dati per eseguire visure, ricerche catastali ed ispezioni ipotecarie, potranno consultarle anche se identificati con la CIE.

Tutti i contribuenti che si identificano con CIE possono, senza recarsi in un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, ottenere le credenziali (password e PIN code) associate al proprio profilo utente, utili per poter usare i software che l'Agenzia stessa mette a disposizione per l'assolvimento di specifici adempimenti. Il nuovo modo di autenticarsi ai servizi dell'Agenzia delle entrate appare ancora più utile nell'attuale contesto emergenziale che richiede lo sviluppo di tutte le soluzioni possibili per la accessibilità ai servizi digitali.

In relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)

b) Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (Codice dell'amministrazione digitale)

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

- decreto del direttore dell'Agenzia del territorio del 4 maggio 2007 che regola l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale

- decreto-legge 31 gennaio 2005, art. 7-vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla legge 31marzo 2005, n. 43, che definisce le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'identità elettronica

- decreto Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015 che definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando, altresì, le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

 

Roma, 12 gennaio 2021

 

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