AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2009.

(Agenzia delle Entrate)

Modello per l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 86440/2009 del 4 giugno 2009.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al provvedimento protocollo n. 86440/2009 del 4 giugno 2009

1.1. Il punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 86440/2009 del 4 giugno 2009 è sostituito dal seguente:

"2.5. La trasmissione telematica secondo le specifiche tecniche di cui al punto 2.2 o con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 2.3 può essere effettuata a partire dalle ore 12,00 del 14 settembre 2009".

Motivazioni

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (6), ha introdotto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai sensi dei successivi commi 2 e 3 dell'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 185 del 2008, la deduzione forfettaria può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP nella misura ammessa dalla norma in esame.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 86440/2009 del 4 giugno 2009 sono stati approvati il modello per l'istanza di rimborso, con le relative istruzioni, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti, con la fissazione al 12 giugno 2009 del termine iniziale a partire dal quale è possibile trasmettere telematicamente l'istanza.

Con il presente provvedimento si rinvia tale termine al 14 settembre 2009.

Pertanto, con riferimento alle richieste di rimborso per le quali il termine di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cade nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 60° giorno successivo al 14 settembre 2009, le istanze potranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di apertura del canale telematico.

Le altre richieste di rimborso, per le quali il termine di cui al menzionato articolo 38 cade dopo il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, potranno essere inviate entro l'ordinario termine previsto dallo stesso art. 38.

Tale rinvio è accordato in considerazione delle numerose richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria che hanno sollecitato una proroga dell'apertura del canale telematico per l'invio dell'istanza di rimborso.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Ministero delle Finanze 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: Individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali le Amministrazioni dello Stato;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 86440/2009 del 4 giugno 2009.

Roma, 12 giugno 2009

 

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