AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2017.

(Agenzia delle Entrate)

 

Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita IVA

1.1. Nei confronti dei titolari di partita IVA vengono effettuati riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini IVA, in attuazione dell'articolo 35, comma 15- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nonché delle previsioni di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010.

1.2. I riscontri ed i controlli di cui al punto 1.1. sono effettuati applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi IVA di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero l'eventuale presenza di elementi di rischio di frodi all'IVA, secondo le modalità di seguito elencate.

2. Criteri di valutazione del rischio

2.1. La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:

- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA;

- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita IVA;

- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;

- elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

2.2. Gli elementi di rischio individuati al punto 2.1. sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche o private.

3. Modalità operative

3.1 L'analisi del rischio sui soggetti titolari di partita IVA è attuata attraverso procedure automatizzate, che effettuano una costante attività di riscontro degli elementi individuati al punto 2. e consentono, sulla base di specifici criteri selettivi, l'emersione delle situazioni a maggior rischio.

3.2. Nei confronti dei soggetti individuati con le modalità di cui al punto 3.1., sono effettuati controlli periodici, anche attraverso l'esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, come di seguito specificati:

- controlli formali volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita IVA o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Tale riscontro riguarda, in particolare, l'identità e la reperibilità dell'imprenditore o dell'esercente arti o professioni o del legale rappresentante dell'ente cui si riferisce la partita IVA; l'esistenza dell'attività dichiarata; l'esistenza della sede di esercizio dell'attività;

- controlli sostanziali volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita IVA o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Tale riscontro riguarda, in particolare, la corrispondenza dell'imprenditore o dell'esercente arti o professioni o del legale rappresentante, dichiarati dal contribuente, con i reali soggetti che utilizzano quella partita IVA; la corrispondenza dell'attività dichiarata con quella effettiva e la relativa liceità; la corrispondenza della sede di esercizio dichiarata con quella effettiva.

3.3. I riscontri ed i controlli di cui ai punti 3.1. e 3.2. sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita IVA o della comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

3.4. I controlli di cui al punto 3.2. possono essere ripetuti ogni qual volta si verifichino mutamenti significativi riguardanti gli elementi di rischio considerati, o si manifestino incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare di partita IVA e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

4. Provvedimento di cessazione della partita IVA a seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

4.1. Nel caso in cui, dai controlli di cui al punto 1, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta.

4.2. La cessazione della partita Iva comporta l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

4.3. La cessazione della partita IVA ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento.

5. Provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

5.1. Nel caso in cui, dai controlli di cui al punto 1., venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l'Ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

5.2. L'esclusione dell'operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento.

6. Istanza di nuova inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie da parte dei contribuenti esclusi ai sensi comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

6.1. Il contribuente escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può presentare all'Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata direttamente o mediante posta elettronica certificata.

L'Ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

6.2. Restano salvi i casi in cui il soggetto debba essere nuovamente incluso nella banca dati degli operatori intracomunitari a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per effetto dell'annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell'Ufficio.

6.3. Per i soggetti esclusi ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è preclusa la possibilità di presentare l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) del citato articolo 35 secondo le modalità stabilite dall'articolo 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2014/159941 del 15 dicembre 2014.

7. Competenza per l'emissione dei provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie

7.1. I provvedimenti di cui ai punti 4. e 5. sono emessi dall'Ufficio territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del titolare della partita IVA al momento dell'emissione dei provvedimenti stessi.

Motivazioni

Il Regolamento (UE) n. 904/2010, del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia d'imposta sul valore aggiunto, che ha riscritto - con alcune modifiche - il contenuto del Regolamento 7 ottobre 2003, n. 1798, stabilisce, all'articolo 17 che: "Ciascuno Stato membro archivia in un sistema elettronico ... i dati riguardanti l'identità, l'attività, l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della Direttiva numero 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero".

Il successivo articolo 20 del medesimo Regolamento stabilisce che "le informazioni di cui all'articolo 17 sono inserite immediatamente nel sistema elettronico".

L'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 904/2010 dispone poi che: "Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 siano aggiornate, complete ed esatte." A tal fine, ai sensi del successivo art. 22, "per fornire alle Amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l'affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 17, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214 della Direttiva n. 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti.

Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro 6 mesi da tale identificazione."

A garanzia della completezza ed esattezza delle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 17 del Regolamento in esame, gli Stati Membri, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1., lettera a) "provvedono affinché il numero d'identificazione IVA, di cui all'articolo 214 della Direttiva n. 2006/112/CE, risulti non valido nel sistema elettronico di cui all'articolo 17 del presente regolamento almeno ... quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, ... o quando l'amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica".

Le modifiche normative apportate all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono improntate al rispetto dei citati princìpi contenuti nel citato Regolamento (UE) n. 904/2010 contemperando le regole esistenti in materia di attribuzione del numero identificativo ai fini IVA in base all'Ordinamento nazionale e la necessità di adottare misure per il contrasto ai fenomeni di evasione e frode dell'imposta sul valore aggiunto sollecitate dalle istituzioni dell'Unione europea e descritte come migliori prassi operative nei documenti pubblicati dalla Commissione europea.

Con il presente provvedimento, in attuazione delle predette norme, si è dunque proceduto, ai sensi del comma 15-bis dell' articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 23 del Regolamento (UE) n. 904/2010, a definire le modalità di cessazione della partita IVA e di esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie in frode all'IVA.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

b) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 67, comma 1, e 68, comma 1)

c) Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1)

d) Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)

Disciplina normativa di riferimento

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010;

art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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