AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 67, Suppl. ord., del 20 marzo 2004)

 

Approvazione del nuovo modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per la comunicazione dei dati relativi alla definizione automatica ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Termini per la trasmissione telematica dei dati. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del nuovo modello di comunicazione dei dati relativi alla definizione di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni

1.1. E' approvato il nuovo modello, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare, in sostituzione del modello approvato con provvedimento 26 marzo 2003 (12), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003, per la comunicazione dei dati relativi alla definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi da parte dei soggetti esercenti attività di impresa ovvero arti e professioni e delle persone fisiche titolari dei suddetti redditi prodotti in forma associata, nonchè dei titolari di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle imprese di allevamento di cui all'art. 78 del medesimo decreto.

1.2. Il modello è composto da: un frontespizio contenente i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione, del rappresentante, di eventuali operazioni straordinarie, dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica, nonchè il campo per la sottoscrizione della comunicazione; dai quadri A, B, C, D, E ed EE, concernenti rispettivamente la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per i periodi di imposta 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002; dal quadro F concernente i dati relativi alla definizione da parte dei titolari dei redditi agrari e di imprese di allevamento; dal quadro G, concernente il prospetto degli importi autoliquidati per ciascuna annualità oggetto di definizione e gli estremi del versamento effettuato.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1378; I.L.P. 2003, pag. 1043.

2. Modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni

2.1. La trasmissione delle comunicazioni di cui al punto 1 è effettuata in via telematica direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (13), e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione telematica che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

2.2. I dati contenuti nella comunicazione devono essere trasmessi secondo le allegate specifiche tecniche che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la comunicazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, nonchè copia della comunicazione telematica dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.

3. Termini di trasmissione telematica

3.1. I contribuenti che eseguono, entro i termini previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212 (14), come modificato dall'art. 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (15), come modificata dall'art. 23-decies della legge 27 febbraio 2004, n. 47 (16), i versamenti utili per la definizione degli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (17), e successive modificazioni, nonchè dall'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (18), effettuano la trasmissione in via telematica delle comunicazioni ivi previste entro il mese successivo a quello di versamento.

3.2. Le persone fisiche titolari di redditi in forma associata che eseguono, entro i termini stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2004, il versamento utile per la definizione di cui all'art. 7, comma 10, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002, effettuano la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni ivi previste entro il mese successivo a quello di versamento.

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2644; I.L.P. 2003, pag. 1800.

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 808.

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.

4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

4.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it

4.2. Il modello di cui al punto 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonchè gli estremi del presente provvedimento.

4.3. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Motivazioni

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), come modificata dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (19), all'art. 7 ha disciplinato la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione. Con apposito decreto ministeriale, di natura non regolamentare, del 28 febbraio 2003 sono stati inoltre definiti gli aspetti applicativi della disciplina ai sensi del comma 14 dello stesso art. 7.

La predetta normativa è stata oggetto di successive modifiche ad opera del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), del decreto ministeriale 16 gennaio 2004 e della legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Per effetto delle suddette disposizioni modificative è stata, tra l'altro, introdotta la possibilità di accedere alla definizione automatica ai sensi dell'art. 7 di cui sopra anche relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Il nuovo modello può essere, pertanto, utilizzato da coloro che intendono:

- accedere per la prima volta alla definizione di cui all'art. 7;

- definire redditi relativi a periodi d'imposta che non sono stati oggetto di una precedente comunicazione.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 15, il presente provvedimento approva, pertanto, il modello di comunicazione della definizione automatica, unitamente alle relative istruzioni, nonchè le modalità di trasmissione telematica; sono altresì approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione.

Per ciò che attiene alla trasmissione dei dati contenuti nel modello, il provvedimento dispone che la stessa può essere effettuata direttamente o tramite gli intermediari abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia.

Sono altresì disposte le modalità per la reperibilità del modello, che è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico nei siti Internet dell'Amministrazione finanziaria e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 884; I.L.P. 2003, pag. 681.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Legge 27 dicembre 2002 n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), come modificata dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 15 marzo 2003.

Decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59: proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari.

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212: disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip SPA nonchè di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato (art. 1).

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 34).

Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003).

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 18 del 23 gennaio 2004: rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione dei termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'articolo 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, numero 350.

Legge 27 febbraio 2004, n. 47: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

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