AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Approvazione del nuovo modello e delle relative istruzioni per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e conseguenti adempimenti dell'Ufficio competente.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Approvazione del nuovo modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse

1.1. E' approvato il modello per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili (di seguito il modello), prevista dall'articolo 42, comma 4, 3° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito D.P.R. n. 600 del 1973), unitamente alle relative istruzioni.

1.2. Il modello, denominato IPEA, è composto dal frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati relativi all'atto contenente la pretesa fiscale e i dati identificativi del soggetto interessato, e dal quadro US per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini del computo in diminuzione delle perdite.

1.3. Eventuali aggiornamenti e correzioni alle istruzioni saranno pubblicate nell'apposita Sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

1.4. Il modello sostituisce quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell'8 aprile 2016, unitamente alle relative istruzioni.

2. Ambito di applicazione

2.1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (di seguito D.L.vo n. 218 del 1997), il modello deve essere presentato dal contribuente che intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite pregresse non utilizzate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e nel procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del D.L.vo n. 218 del 1997.

2.2. Possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione del modello.

2.3. Per perdite pregresse devono intendersi le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4) (di seguito TUIR).

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 1587; I.L.P. 2016, pag. 771.

2.4. Delle perdite pregresse di cui al punto 2.3. si considerano utilizzate alla data di presentazione del modello:

i. le perdite scomputate, ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica;

ii. le perdite rettificate o scomputate dagli Uffici a seguito di precedenti atti impositivi.

2.5. Le perdite richieste mediante la presentazione del modello, per la parte effettivamente computata in diminuzione, non sono più nella disponibilità del contribuente.

3. Reperibilità del modello

3.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

3.4. E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

4. Modalità di presentazione del modello

4.1. Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del predetto decreto.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato IPEA, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it dal 12 ottobre 2016.

4.3. E' fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello predisposto in formato elettronico, nonché copia della attestazione dell'avvenuto ricevimento del modello da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale attestazione costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

4.4. E' fatta salva la facoltà di trasmettere il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell'8 aprile 2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio competente fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

5. Ufficio competente

5.1. L'Ufficio competente all'accertamento nei confronti del contribuente ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 27, commi 13 e 14, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pone in essere gli adempimenti conseguenti alla presentazione del modello e procede al computo in diminuzione delle perdite pregresse ai sensi dell'articolo 42, comma 4, 2° periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 7, comma 1-ter, del D.L.vo n. 218 del 1997.

6. Notifica di avviso di accertamento: termini di presentazione del modello e conseguenti adempimenti dell'Ufficio competente

6.1. In caso di notifica al contribuente dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 si applicano le disposizioni seguenti.

6.2. Il modello deve essere presentato dal contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6.3. La presentazione del modello sospende il predetto termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di sessanta giorni, così come previsto dall'articolo 42, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973.

6.4. L'Ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2, procede, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione del modello.

6.5. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

6.6. La presentazione del modello non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L.vo n. 218 del 1997. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4. e seguenti; non si applica il periodo di sospensione di 60 giorni di cui al punto 7.3.

7. Istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di avviso di accertamento: termini di presentazione del modello e conseguenti adempimenti dell'Ufficio competente

7.1. In caso di istanza di accertamento con adesione formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.L.vo n. 218 del 1997, a seguito di notifica dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 si applicano le disposizioni seguenti.

7.2. Il modello, finalizzato a ottenere lo scomputo delle perdite nell'atto di accertamento con adesione, deve essere presentato dal contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, tenuto conto del periodo di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L.vo n. 218 del 1997.

7.3. La presentazione del modello sospende il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, così come previsto dall'articolo 42, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, per un periodo di 60 giorni ulteriore rispetto al periodo di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.L.vo n. 218 del 1997.

7.4. Tenuto conto dei termini di definizione dell'accertamento con adesione, l'Ufficio procede secondo quanto previsto al punto 7.5. e seguenti, senza applicare il termine previsto per la comunicazione dell'esito del ricalcolo di cui all'articolo 42, comma 4, penultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973.

7.5. A seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, l'Ufficio formula l'invito a comparire di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L.vo n. 218 del 1997, al fine di instaurare il contraddittorio con il contribuente.

7.6. L'Ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2., predispone l'atto di accertamento con adesione contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L'atto predisposto è sottoscritto dal contribuente e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all'articolo 9 del D.L.vo n. 218 del 1997.

7.7. Nel caso di mancato perfezionamento della definizione, l'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2., procede comunque, sulla base del modello presentato, al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, come previsto, dall'articolo 42, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, e comunica l'esito al contribuente.

7.8. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

8. Procedimento di accertamento con adesione anteriore alla notifica di avviso di accertamento: termini di presentazione del modello e conseguenti adempimenti dell'Ufficio competente

8.1. Al procedimento di accertamento con adesione avviato precedentemente alla notifica di un avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, o dell'articolo 6, comma 1, del D.L.vo n. 218 del 1997 si applicano le disposizioni seguenti.

8.2. Il modello, finalizzato a ottenere lo scomputo delle perdite, deve essere presentato dal contribuente nel corso del contraddittorio.

8.3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo numero 218 del 1997, l'ufficio formula al contribuente la proposta di accertamento, al fine di instaurare il contraddittorio.

8.4. L'Ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2., predispone l'atto di accertamento con adesione contenente la determinazione dei maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili. L'atto così predisposto è sottoscritto dal contribuente e la definizione si perfeziona per effetto del compimento degli adempimenti di cui all'articolo 9 del D.L.vo n. 218 del 1997.

8.5. In caso di mancato perfezionamento della definizione, l'Ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite di cui al punto 2.2., emette l'avviso di accertamento, computando comunque in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite oggetto del modello presentato e procedendo al calcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate.

9. Riduzione dell'importo delle perdite utilizzate e adempimenti dell'Ufficio competente

9.1. A seguito dello scomputo delle perdite pregresse effettuato dall'Ufficio di cui al punto 5.1., l'Amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

9.2. L'Ufficio competente alle attività di cui al punto precedente è quello individuato al punto 5.1.

10. Comunicazioni dell'Ufficio competente

10.1. Le comunicazioni dell'Ufficio conseguenti alla presentazione del modello, nei confronti dei soggetti che, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 16 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, si siano dotati dell'indirizzo di posta elettronica certificata, possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Motivazione

L'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto l'articolo 42, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'articolo 7, comma 1-ter, del D.L.vo n. 218 del 1997, ove sono disciplinate le modalità e i termini di computo in diminuzione delle perdite nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione.

In tale ambito, si prevede che le perdite pregresse possano essere scomputate dal maggior imponibile accertato solo a seguito di apposita istanza presentata dal contribuente.

Il presente provvedimento, emanato in attuazione del punto 4.2. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell'8 aprile 2016, individua l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite da parte del contribuente ed approva il relativo modello denominato IPEA da trasmettere all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica.

Inoltre, sono indicati gli adempimenti che l'Ufficio competente è tenuto a effettuare a seguito della presentazione dell'istanza, finalizzate al computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertati oppure definiti, in relazione alle diverse fasi del procedimento di accertamento, ordinario e con adesione, nonché alla conseguente riduzione, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, delle perdite scomputate, ex articolo 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (articolo 25): Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2016/51240 dell'8 aprile 2016.

 

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