AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 29 gennaio 2016.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Ambito di applicazione

1.1. I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore previsti dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui, anche per effetto dell'adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi, accedono al regime premiale di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011 alle condizioni indicate al successivo punto 1.2.

1.2. I contribuenti di cui al precedente punto 1.1. accedono al regime premiale se:

a) la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;

b) nell'ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;

c) la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;

d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

1.3. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 1.2., lettera d), la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:

- dell'assegnazione ai cluster;

- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;

- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;

rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

2. Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2015

2.1. Per il periodo d'imposta 2015 accedono al regime premiale i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell'allegato 1 a questo provvedimento.

2.2. Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente punto 2.1.

3. Tipologie di indicatori

3.1. Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale, previsti dai rispettivi decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore, sono riportati nell'allegato 2 a questo provvedimento, distinti per le seguenti tipologie:

a) efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) efficienza e produttività del fattore capitale;

c) efficienza di gestione delle scorte;

d) redditività;

e) struttura.

4. Individuazione degli studi di settore per l'accesso al regime premiale

4.1. Gli studi di settore di cui al precedente punto 2.1. sono individuati tra quelli per i quali risultano approvati:

a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 diverse tipologie tra quelle indicate nell'allegato 2 a questo provvedimento;

b) indicatori di coerenza economica riferibili a 3 diverse tipologie tra quelle indicate nell'allegato 2 a questo provvedimento e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

4.2. L'individuazione nell'allegato 1 degli studi di settore con le caratteristiche di cui al punto 4.1., lettera b) è stata effettuata escludendo quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla precedente lettera a) del medesimo punto 4.1.

Lo studio di settore WG96U è indicato sia tra gli studi che presentano le caratteristiche di cui al precedente punto 4.1., lettera a) sia, con riferimento ai casi in cui non risultano applicabili gli indicatori di coerenza "Resa dei consumi di acqua", "Resa dei consumi di energia elettrica" o "Ricavo per posto auto", tra quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla successiva lettera b) del medesimo punto 4.1.

5. Modifica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2015

5.1. Nel modello dello studio di settore VD42U, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2016, nel quadro C - "Modalità di svolgimento dell'attività", in corrispondenza del titolo di sezione "Tipologia della clientela", prima del rigo C11, sono eliminati il campo ed il relativo simbolo di percentuale (%).

5.2. Nelle Istruzioni - Parte Generale dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, al paragrafo 4.2., dopo il punto 7., è aggiunto il seguente punto "8. la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2), che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Patent box) devono essere indicate in maniera indistinta all'interno del quadro F. Ad esempio, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F. Pertanto, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicato nel rigo F28 del quadro degli elementi contabili, dovrà essere comprensivo delle suddette quote di reddito o plusvalenze."

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 210; I.L.P. 2015, pag. 82.

Motivazioni

L'articolo 10, commi da 9 a 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle 8/5/1998, n. 146.

In particolare, è previsto che nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime:

a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:

1) dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore;

2) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Con riguardo a tali condizioni è necessario che:

I) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;

II) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;

III) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi; inoltre entrambi gli studi devono risultare interessati dall'applicazione del regime premiale in argomento.

Il comma 12 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e che, con lo stesso provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

Al riguardo, con il provvedimento 12 luglio 2012 sono state fornite, ai punti 1. e 4., le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre ai punti 2. e 3., è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011; con i successivi provvedimenti 5 luglio 2013, 26 giugno 2014 e 9 giugno 2015 sono state fornite, in via sperimentale, le discipline di accesso, rispettivamente, per il soli periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 in attesa di estendere il citato regime premiale a tutti gli studi di settore a seguito delle modifiche agli stessi conseguenti la relativa fase di evoluzione.

In relazione all'applicazione del regime premiale al periodo di imposta 2015, si è provveduto a sentire le Associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.

In particolare, con nota protocollo RU n. 33169 del 2 marzo 2016, è stato chiesto a tali associazioni di comunicare, sulla scorta della pregressa esperienza, valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull'applicazione della disciplina premiale.

Inoltre, in data 16 marzo 2016 si è tenuto uno specifico incontro di approfondimento sul tema, con le organizzazioni di categoria presenti nella Commissione degli esperti per gli studi di settore.

Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi e tenuto conto delle modifiche agli studi di settore apportate dai decreti ministeriali 22 dicembre 2015 e 17 marzo 2016, sentite le organizzazioni di categoria, attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi stessi, si è previsto di confermare anche per il periodo di imposta 2015, in via sperimentale, i criteri previsti per il 2014.

In attesa di estendere il regime premiale ad altri studi di settore, a seguito delle opportune modifiche agli stessi anche conseguenti alla relativa fase di evoluzione, l'accesso per il periodo d'imposta 2015 è relativo ai contribuenti che applicano gli studi indicati nell'allegato 1 a questo provvedimento.

Tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l'annualità 2015.

La presenza di diverse tipologie di indicatori, come individuate al punto 4. del presente provvedimento, nel caso in cui forniscano un risultato di coerenza, tenuto conto dei risultati delle analisi effettuate anche con il supporto della SOSE, si ritiene possa sufficientemente garantire la correttezza dei dati dichiarati nella modulistica degli studi di settore, pur restando impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di procedere al controllo degli stessi.

Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2015 sono stati quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:

1) 4 delle seguenti tipologie:

a) efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) efficienza e produttività del fattore capitale;

c) efficienza di gestione delle scorte;

d) redditività;

e) struttura;

2) 3 delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

Nell'allegato 1 a questo provvedimento sono individuati gli studi di settore con le caratteristiche in precedenza richiamate, distinguendo gli studi di settore per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno 4 tipologie, da quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a 3 tipologie e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".

Al punto 4.2. del presente provvedimento viene precisato che, nel suddetto allegato 1, lo studio di settore WG96U è indicato sia tra gli studi di settore che presentano 4 tipologie di indicatori, sia tra quelli ne hanno solo tre e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti"; in tal modo viene chiarito che, anche nei casi in cui non risultino applicabili, come stabilito dalla Nota tecnica e metodologica dello studio, approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2015, gli indicatori di coerenza "Resa dei consumi di acqua", "Resa dei consumi di energia elettrica" o "Ricavo per posto auto", lo studio comunque risulta interessato dal regime premiale in quanto rispetta le condizioni previste alla lettera b) del punto 4.1. del presente provvedimento.

Infine, con riferimento alla modulistica degli studi di settore approvata per il 2015, viene corretto un refuso presente nel modello VD42U ed esplicitato il corretto trattamento dei redditi da Patent box.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Approvazione della Tabella di classificazione delle attività economiche;

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 luglio 2012: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del provvedimento del 22 dicembre 2011;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 luglio 2013: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore;

decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, 29 dicembre 2014 e 22 dicembre 2015: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 25 giugno 2014: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 giugno 2015: Accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 29 gennaio 2016: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2015.

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