AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2019.

(Agenzia delle Entrate)

 

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

Dispone

 

1. Attività di analisi per promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari in relazione ai corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici

1.1. Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, nonché di favorire l'emersione spontanea di basi imponibili potenzialmente sottratte a tassazione, l'Agenzia delle entrate individua, a seguito dell'analisi dei dati acquisiti all'Anagrafe tributaria secondo le modalità previste con i provvedimenti direttoriali del 30 giugno 2016, 29 novembre 2016 e 30 marzo 2017, i contribuenti che presentano possibili anomalie per l'anno di imposta 2018.

2. Attività di selezione per l'individuazione dei contribuenti a cui inviare la comunicazione

2.1. A seguito dell'attività di analisi citata al punto 1., l'Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti che, sebbene risultino svolgere l'attività economica di commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, sulla base del codice ATECO 47.99.20, presente in Anagrafe tributaria, non hanno censito alcun distributore automatico, secondo le modalità previste dai provvedimenti direttoriali citati al punto 1.1.;

2.2. L'Agenzia invia altresì una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti che, pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

3. Oggetto delle comunicazioni

3.1. Le comunicazioni di cui ai punti 2.1. e 2.2., inviate tramite PEC, contengono le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, denominazione o cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

c) codice atto (da indicare nel modello F24, in caso di versamenti per ravvedimento operoso);

d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare l'assenza di censimento di distributori automatici o la presenza di anomalie nella trasmissione dei dati dei corrispettivi;

e) indicazione della possibilità per il destinatario di consultare l'allegato alla comunicazione, contenente il dettaglio delle anomalie riscontrate, con riferimento a ciascun distributore automatico, identificato tramite il numero di matricola, accedendo all'area "L'Agenzia scrive" del portale "Fatture e corrispettivi", sezione "Consultazione", o del proprio Cassetto fiscale;

f) indicazioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;

g) invito a richiedere informazioni o a fornire chiarimenti e documentazione, nel caso in cui il contribuente desideri giustificare le anomalie riscontrate, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica dedicato.

4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'errore o l'omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1. I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui ai punti 2.1. o 2.2., che riconoscano gli errori o le omissioni segnalati negli adempimenti di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, possono regolarizzare la propria posizione versando le sanzioni stabilite dall'articolo 2, c. 6, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, beneficiando delle riduzioni previste dall'articolo 13 del D.L.vo 18/12/1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

4.2. Qualora gli errori o le omissioni di cui al punto precedente abbiano comportato anche errori o omissioni negli adempimenti dichiarativi IVA e nei versamenti dell'imposta, i contribuenti possono regolarizzare anche tali violazioni, mediante ravvedimento operoso, presentando la dichiarazione integrativa (ovvero l'eventuale dichiarazione omessa, entro 90 giorni dal 30 aprile 2019) e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

4.3. I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 2.1., qualora ravvisino che l'attività economica effettivamente esercitata non corrisponde al codice ATECO dichiarato, devono provvedere alla variazione dello stesso e inserire il codice ATECO corretto nella prossima dichiarazione Redditi 2019.

5. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

5.1. I dati e gli elementi di cui al punto 3.1 sono resi disponibili alla Guardia di finanza mediante strumenti informatici.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni desunte dall'analisi dei dati relativi al censimento dei distributori automatici e alla conseguente trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti dalla loro gestione.

L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone che, a decorrere dall'1 aprile 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 dello stesso articolo sono obbligatorie. Con i provvedimenti direttoriali del 30 giugno 2016, 29 novembre 2016 e 30 marzo 2017 sono stati definiti contenuti, regole tecniche, strumenti e termini per l'attuazione dei suddetti adempimenti. In particolare si evidenzia che l'obbligo di trasmissione dei dati, inserito con gradualità, è stato esteso a tutti i soggetti gestori di distributori automatici (inclusi quelli senza porta di comunicazione) a decorrere dall'1 gennaio 2018.

L'anno 2018 è stato pertanto preso a riferimento per lo svolgimento dell'attività di analisi dei primi flussi pervenuti.

Con questo provvedimento si dispone l'invio di comunicazioni, basate su 2 macro-tipologie di criteri selettivi, riguardanti, in un caso, i contribuenti titolari di partita IVA che, sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, risultano svolgere l'attività di commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, e tuttavia non hanno censito alcun distributore automatico, e, nell'altro caso, i contribuenti che presentano anomalie nei flussi trasmessi in relazione ai distributori automatici che gestiscono.

I dettagli delle anomalie riscontrate, riferiti ai singoli distributori automatici, saranno messi a disposizione del contribuente nell'area "L'Agenzia scrive" del portale "Fatture e corrispettivi", sezione "Consultazione", o del proprio Cassetto fiscale.

A fronte della comunicazione ricevuta, il contribuente che riconosca gli errori o le omissioni segnalati potrà regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso e, in ogni caso, provvedendo a rimuovere le anomalie riscontrate in relazione alle future trasmissioni di dati.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67; articolo 68; articolo 71);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23/12/1996, n. 662;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni-Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, in materia di imposta sul valore aggiunto;

legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

legge 23 dicembre 2014, n. 190-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016, contenente le specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi da distributori automatici/vending machine con porta di comunicazione;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 210183 del 29 novembre 2016, contenente modifiche alle specifiche approvate con provvedimento del Direttore del 30 giugno 2016;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 61936 del 30 marzo 2017, contenente le specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi da distributori automatici/vending machine senza porta di comunicazione.

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