AGENZIA DELLE ENTRATE

 

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2021.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone

 

1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto

1.1. L'istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (4), contiene le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede i contributi;

- il settore di attività in cui opera il richiedente;

- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede i contributi, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;

- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;

- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;

- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 o da quelli indicati al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR);

- l'indicazione che i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto sono superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro;

- una sezione contenente i requisiti per chi intende usufruire dei contributi di cui alla lettera a) del comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:

- l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019;

- l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020;

-- l'indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire dall'1 gennaio 2019;

- una sezione contenente i requisiti per chi intende usufruire del contributo di cui alle lettere b) o c) del comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:

- l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020;

- l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021;

- la scelta, irrevocabile, se utilizzare l'importo complessivo dei contributi come credito d'imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;

- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi;

- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;

- la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

1.2. L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - in relazione all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1. e 3.12. della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

In particolare, nel caso in cui - con i contributi oggetto del presente provvedimento - risultassero superati i predetti limiti, nell'istanza è indicato l'importo dei contributi richiesti, rideterminati ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea;

1.3. l'istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle sezioni 3.1. e 3.12. della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2021, pag. 1723; I.L.P. 2021, pag. 861.

 

2. Modalità di predisposizione dell'istanza per il riconoscimento e calcolo dei contributi a fondo perduto

2.1. È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto decreto Sostegni e Sostegni-bis" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

2.2. L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate o mediante il software di compilazione reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

2.3. I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2° periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per la determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nell'anno 2019 e 2020, nonché per la determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza.

2.4. L'ammontare dei contributi è determinato come segue:

˗ per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, compilando solo la prima sezione dei requisiti contenuta nell'Istanza, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 risulta inferiore di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 20%, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore (€ 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche). In tal caso sarà erogato anche il contributo di cui ai commi 1-3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dall'1 gennaio 2019:

- nel caso in cui la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (€ 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche);

- nel caso in cui la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulti negativa, a tale differenza si applicherà la percentuale del 20%, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore.

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA nel corso del 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA;

˗ per i soggetti che intendono beneficiare del contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e che richiedono anche il contributo di cui al punto precedente, compilando entrambe le sezioni dei requisiti contenute nell'Istanza, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 20%. In tal caso non verrà riconosciuto il contributo di cui ai commi 1-3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra l'1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA;

˗ per i soggetti che intendono beneficiare del contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e che non richiedono il contributo di cui al punto 1., compilando solo la seconda sezione dei requisiti contenuta nell'Istanza, se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020, al valore di tale differenza si applicherà la percentuale del 30%.

2.5. L'importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può in ogni caso superare € 150.000.

 

3. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza

3.1. La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

3.2. L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e corrispettivi" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: a tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio dell'Istanza stessa.

3.3. La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 14 ottobre 2021 e non oltre il giorno 13 dicembre 2021.

3.4. Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa. L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.3. sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d'imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al punto 3.3. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per i contributi a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.

3.5. A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell'Istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento dei contributi (ovvero il riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come crediti d'imposta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'Istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d'imposta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.4.

Successivamente alla comunicazione - nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - dell'avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento dei contributi nel caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d'imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

3.6. Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute".

3.7. In aggiunta, qualora l'Istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".

 

4. Erogazione dei contributi

4.1. L'importo dei contributi da erogare viene determinato in base ai valori indicati sull'Istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro "Minor importo richiesto", da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto dei contributi stessi (come determinati ai sensi del punto 2.4.).

4.2. L'erogazione dei contributi di cui al punto precedente è effettuata mediante specifici accrediti - per ogni singolo contributo spettante - sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto i contributi.

4.3. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

4.4. I contributi di cui al punto 4.1., su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

 

5. Attività di controllo

5.1. Sulla base dei dati presenti nell'Istanza e prima di erogare i contributi, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Tali controlli possono comportare lo scarto dell'Istanza.

5.2. Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA e redditi.

Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi siano in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte dei contributi non spettanti, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

5.3. Sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette:

a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;

b) al Ministero dell'Interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti i contributi per i controlli di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'articolo 92, commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

 

6. Restituzione dei contributi

6.1. Le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi erogati in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito i contributi in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4., può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente i contributi ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021, che si applica ai contributi di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e all'art. 1 commi 1-3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e la risoluzione n. 48 del 19 luglio 2021, che si applica al contributo di cui all'art. 1 commi 5 - 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 7. Trattamento dei dati

7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, paragrafo 3., lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi - è individuata nell'articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, che ha introdotto dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni. Il comma 30-ter del citato articolo, rimandando alle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e nei commi 5-15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per il riconoscimento dei contributi in esame, affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

7.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA Spa assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente i contributi. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto deceduto di cui l'erede richiedente continua l'attività, del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei soggetti facenti parte dell'impresa unica, degli intermediari delegati alla trasmissione;

- i dati inerenti l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi, l'importo medio mensile delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021, l'importo medio mensile delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel corso del 2019 e nel 2020, l'IBAN del richiedente i contributi;

- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei contributi e per le verifiche successive sulla spettanza dei contributi e l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA Spa al momento della verifica dell'intestazione dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA Spa la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione dei contributi.

7.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione [articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679], Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

7.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza [articolo 5, par.1., lett. f) del Regolamento UE n. 2016/679] che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione dell'istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente nel caso di trasmissione dell'istanza da parte di un intermediario delegato, trasmette al richiedente stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell'istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

7.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell'istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.

7.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

 

8. Disposizioni unionali

8.1 I contributi a fondo perduto sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

 

9. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche

9.1. Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

 

Motivazioni

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19", l'articolo 1, comma 30-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ha esteso l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro.

Il contributo previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 non può essere richiesto dai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto; il contributo previsto dall'articolo 1, commi da 5 a 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 non può essere richiesto dai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto. Entrambi i contributi non possono essere richiesti dagli Enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, spetta se l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2019; il contributo previsto dai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, spetta se l'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021.

L'ammontare dei contributi è determinato, per i soggetti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tal caso sarà erogato anche il contributo di cui ai commi 1-3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo di cui ai commi da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e che richiedono anche il contributo di cui al periodo precedente, al valore della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020, viene applicata la percentuale del 20%. In tal caso, non viene riconosciuto il contributo di cui ai commi 1-3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Per i soggetti che non richiedono il contributo di cui al periodo precedente, la percentuale applicata è del 30%.

L'importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può in ogni caso superare € 150.000.

Per la richiesta dei contributi, i soggetti a cui spettano sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto comma 30-bis dell'articolo 1.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dell'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corso degli anni 2019 e 2020, dell'importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei periodi 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

L'Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nell'istanza. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale dei contributi come accrediti sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora i contributi siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse - sulla base di apposito protocollo - dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima e al Ministero dell'Interno per i controlli di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del Codice penale.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento

˗ Codice penale

˗ decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

˗ decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

˗ decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

˗ decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

˗ decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

˗ decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

˗ decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

˗ decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

˗ decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

˗ legge 30 dicembre 2004, n. 311

˗ decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art. 1della legge 28 gennaio 2009, n. 2

˗ decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

˗ decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

˗ Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

˗ secreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225

˗ comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche

˗ decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

˗ decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

˗ decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

˗ provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013

˗ provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5 novembre 2018.

 

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