AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 14 aprile 2011.
(Agenzia delle Entrate)
Obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a € 3.000. Proroga dei termini di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Al punto 2.5. del provvedimento Prot. n. 184182 del 22 dicembre 2010, le parole "30 aprile 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011".
Motivazioni
Con il provvedimento Prot. n. 184182 del 22 dicembre 2010 è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a € 3.000, introdotto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (8) e sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione, l'oggetto della comunicazione, i relativi elementi ed i termini di trasmissione, oltre che le relative modalità.
Nel provvedimento è previsto che l'obbligo si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, superano la soglia dei € 3.000, al netto dell'imposta applicata e, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione, la soglia di € 3.600, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto. Al fine di consentire i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, con il presente viene modificato il punto 2.5. del provvedimento del 22 dicembre 2010 che prevede, in fase di prima applicazione, l'esclusione dall'obbligo di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011, stabilendo che l'esclusione operi anche per tutte le operazioni effettuate dall'1 maggio 2011 al 30 giugno 2011.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21);
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25);
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3);
decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [art. 4, comma 1, lettere a) e b) e art. 7];
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 184182 del 22 dicembre 2010.