AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2016.

(Agenzia delle Entrate)

 

Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferite dalle disposizioni normative riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, valgono le seguenti definizioni:

a) per decreto si intende il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (12);

b) per regime si intende il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, istituito con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articoli 3 e seguenti;

c) per sistema di controllo del rischio fiscale si intende un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;

d) per rischio o rischio fiscale si intende il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i princìpi o con le finalità dell'Ordinamento;

e) per Progetto pilota si intende il Progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate;

f) per soggetti non residenti si intendono i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 73, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (13);

g) per rendiconto economico e patrimoniale si intende l'apposito rendiconto economico e patrimoniale di cui all'art. 152 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) per volume di affari si intende il volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2358.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2019; I.L.P. 2014, pag. 1059.

2. Requisiti soggettivi

2.1. In fase di 1ª applicazione, possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo esclusivamente:

a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;

b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota;

c) le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

2.2. I requisiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1. sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti princìpi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai 2 esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai 2 anni solari anteriori.

2.3. Nelle ipotesi in cui la domanda sia presentata dopo la chiusura del periodo di imposta e prima della scadenza dei termini di deposito del bilancio ovvero di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i requisiti dimensionali di cui al punto 2.1. sono dichiarati dal contribuente e costituiscono oggetto di successivo riscontro da parte dell'Ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime. In tal caso i termini di cui all'art. 7, comma 2, del decreto, si intendono prorogati fino al 10° giorno successivo la data di comunicazione all'Ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime dell'avvenuto deposito del bilancio o dell'avvenuta presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2.4. Per i soggetti non residenti i requisiti dimensionali di cui al punto 2.1. vengono riscontrati in capo alla stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato, facendo riferimento, per i ricavi, a quanto indicato nel rendiconto economico e patrimoniale relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda o ai due esercizi anteriori e per il volume di affari, a quanto indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente o ai 2 anni solari anteriori.

2.5. Al fine di fornire all'amministrazione finanziaria un sistema di controllo del rischio fiscale idoneo al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto i soggetti residenti e non residenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1. possono, in sede di presentazione della domanda, chiedere l'ammissione al regime anche dell'impresa residente o non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, ove tale inclusione sia ritenuta necessaria ai fini di una completa rappresentazione dei processi aziendali.

2.6. Per le medesime finalità di cui al punto precedente è consentito l'accesso al regime ai soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, se la domanda per il Progetto pilota sia stata presentata dall'impresa del gruppo che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali. Tali soggetti possono avvalersi della facoltà prevista al punto 2.5.

2.7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'accesso all'istituto dell'adempimento collaborativo è riservato all'impresa residente o alla stabile organizzazione del soggetto non residente, deputata ad effettuare l'investimento sul territorio dello Stato.

3. Requisiti essenziali del sistema di controllo del rischio fiscale

3.1. I soggetti di cui ai punti 2.1. e seguenti devono essere in possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, ferma restando l'autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

3.2. Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all'impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione declinati all'articolo 5, comma 2, del decreto.

3.3. Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale improntata a princìpi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali. A tali fini il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:

a) Strategia fiscale

Il sistema deve contenere una chiara e documentata strategia fiscale nella quale siano evidenziati gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la propensione al rischio della impresa, il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli obiettivi che l'impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale.

b) Ruoli e responsabilità

Il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Il sistema deve altresì esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali.

c) Procedure

Il sistema deve prevedere efficaci procedure per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. rilevazione del rischio: mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali;

2. misurazione del rischio: determinazione dell'entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi;

3. gestione e controllo del rischio: definizione e attuazione dell'azione o dell'insieme di azioni finalizzate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi.

d) Monitoraggio

Il sistema deve prevedere efficaci procedure di monitoraggio che, attraverso un ciclo di autoapprendimento, consentano l'individuazione di eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive.

e) Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno

Il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale.

f) Relazione agli Organi di gestione

Il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione, per l'esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

3.4. Il sistema deve basarsi su flussi informativi accurati, completi, tempestivi e facilmente accessibili e garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali.

4. Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata

4.1. E' approvato il modello "Adesione al regime di adempimento collaborativo" da utilizzare per la richiesta di adesione al regime.

4.2. La domanda di accesso al regime, redatta utilizzando il modello allegato e reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritta e presentata alla Direzione centrale accertamento, esclusivamente per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

4.3. Per i soggetti non residenti la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

4.4. L'istanza riporta:

a) la denominazione dell'impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA, nonché l'indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la stessa;

b) la dichiarazione del possesso di uno dei requisiti soggettivi per l'accesso al regime indicati al punto 2.1.;

c) la dichiarazione del possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale;

d) l'eventuale richiesta di ammissione al regime dell'impresa che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale;

e) l'impegno a produrre la documentazione indicata al successivo punto 4.5.;

f) la sottoscrizione dell'Istante o del suo legale rappresentante ovvero del Procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'istanza, essa deve essere consegnata in originale all'Ufficio competente.

4.5. La domanda di accesso al regime deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) descrizione dell'attività svolta dall'impresa;

b) strategia fiscale;

c) descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;

d) mappa dei processi aziendali;

e) mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti.

4.6. La documentazione di cui al punto 4.5. può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all'Ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

4.7. Nell'ipotesi di cui al punto 4.6., il termine per la comunicazione di ammissione al regime di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto, decorre dalla data di presentazione o integrazione della documentazione.

4.8. La mancata presentazione della documentazione, anche a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime, comporta, decorsi 6 mesi dalla domanda di ammissione o dall'eventuale successiva richiesta, la rinuncia del contribuente alla procedura.

5. Verifica dei requisiti

5.1. L'Ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime verifica i requisiti del sistema secondo criteri di comprensione del business, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività, proponendo, eventualmente, gli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione al regime.

5.2. Al termine dell'attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 2.1. e, comunque, non prima della ricezione della documentazione di cui al precedente punto 4.5., l'Ufficio avvia le interlocuzioni relative al procedimento di ammissione che può articolarsi in più incontri.

5.3. In caso di richiesta di ulteriore documentazione ovvero di interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione al regime, i termini di cui all'art. 7, comma 2, del decreto, si intendono sospesi sino alla presentazione della stessa all'ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al regime, ovvero sino alla presa d'atto dell'avvenuta implementazione delle misure correttive eventualmente richieste.

5.4. I dipendenti dell'Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.

5.5. Di ogni attività svolta in contraddittorio è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al Soggetto istante.

5.6. Al termine dell'attività istruttoria relativa al riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al regime, l'Ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l'esito della verifica dei requisiti di cui all'articolo 4 e all'articolo 7, comma 4, del decreto entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della documentazione di cui al punto 4.5. e salvo l'eventuale sospensione dei termini di cui al punto 5.3.

5.7. In caso di ammissione al regime, il contribuente è inserito nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

5.8. Qualora successivamente all'ammissione al regime, emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale o non comunicati all'Ufficio competente, l'Agenzia delle entrate può disporre con provvedimento motivato l'esclusione del contribuente dal regime, previa valutazione della rilevanza dei rischi fiscali non individuati o non comunicati.

5.9. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione o permanenza nel regime, l'ufficio competente non tiene conto della perdita dei requisiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1., derivante da operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo.

Motivazioni

L'art. 3, D.L.vo 5/8/2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell'art. 6, legge 11/3/2014, n. 23, ha introdotto nell'Ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il regime di adempimento collaborativo comporta l'assunzione di impegni sia per l'Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L'articolo 7, comma 5, del decreto rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

Il presente provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell'accesso al regime.

La definizione dei requisiti per l'ammissibilità al regime è stata attuata in conformità alle previsioni del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218, e tenendo conto degli esiti dei Tavoli tecnici cui hanno preso parte, insieme all'Agenzia delle entrate, le società selezionate tra quelle che hanno presentato istanza per la partecipazione al Progetto pilota di cui all'invito pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2013. Si è tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni dell'OCSE in tema di requisiti del Tax control framework contenute nel Report OCSE del mese di maggio 2013 "Cooperative compliance; A framework - From enhanced relationship to cooperative compliance" e dei conseguenti lavori in materia di tax control framework.

Nella formulazione dei requisiti per l'ammissibilità al regime sono state individuate le caratteristiche essenziali di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermo restando il rispetto dell'autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi. Resta fermo, inoltre, il principio già espresso dall'OCSE ed emerso in sede di interlocuzione con le imprese in base al quale l'architettura del sistema di controllo del rischio fiscale può atteggiarsi in maniera diversa a seconda della tipologia di contribuente o del settore in cui esso opera ed essere ugualmente in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.

In attuazione delle citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale sono stabilite le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 600, e successive modificazioni: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi;

legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali;

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

legge delega 11 marzo 2014, n. 23, art. 6;

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, artt. 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

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